supplenze 2023/24 docenti già di ruolo
lente supplenze

L’’ipotesi di accordo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto dell’Istruzione e della Ricerca, relativo al periodo 2019-2021, firmata lo scorso 14 luglio ha introdotto varie novità nel mondo della scuola. Una di queste riguarda i docenti già con contratto a tempo indeterminato che, inseriti nelle GPS per altra classe di concorso, tipologia di posto o grado di istruzione, accettano supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche per potere insegnare le materie che più preferiscono e per cui sono laureati: vediamo insieme i cambiamenti introdotti dal nuovo CCNL.

Cosa stabilisce l’art. 47

Tra le novità introdotte dal nuovo CCNL, una ricade in modo specifico sui docenti ingabbiati, vale a dire tutti quegli insegnanti con contratto a tempo indeterminato che, abilitati nella classe di concorso in cui prestano servizio e in possesso delle laurea necessaria, vorrebbero abilitarsi in una nuova classe di concorso, per cambiare ruolo o grado di istruzione.  

Nello specifico, l’art. 47 del nuovo contratto in materia di supplenze annuali per il personale già di ruolo, abroga il precedente art. 36 del CCNL 29/11/2007 e prevede che:

“il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede”.

Novità introdotte sul conferimento di supplenze annuali per i docenti già di ruolo

In base a quanto stabilito, una volta che il nuovo contratto scuola diventerà effettivamente esecutivo, il docente già di ruolo inserito nelle GPS e interessato al conferimento di una supplenza annuale, non potrà accettare più spezzoni orari, ma solo posti interi. Questa novità ha già suscitato il malcontento dei docenti ingabbiati, poiché restringe le possibilità di ottenere supplenze su altro grado, istruzione o classe di concorso. Nelle stesso tempo, però, allargando la possibilità di ottenere una supplenza annuale su altra tipologia di posto, permette a tanti, se inseriti nelle graduatorie, di concorrere da sostegno a posto comune e viceversa nello stesso grado e ordine di scuola: questo costituisce una grande opportunità fino a questo momento non prevista.

Resta adesso da capire quando il suddetto art.47 sostituirà l’attuale art.36: ricordiamo, infatti, che l’ipotesi del nuovo CCNL deve essere ancora firmata in via definitiva, pertanto occorrerebbero chiarimenti su come gestire la questione tra qualche settimana.