Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: come sappiamo, sono in corso di pubblicazione da parte degli Uffici scolastici di competenza le graduatorie relative alla mobilità annuale per il prossimo anno scolastico 2023/24. Se in possesso dei requisiti necessari, i docenti interessati hanno potuto presentare domanda di partecipazione per entrambi i movimenti: quale delle due istanze prevale?
Precisazioni sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie
Ricordiamo subito che utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sono entrambi dei movimenti con validità solamente annuale che permettono al docente richiedente di svolgere un anno di servizio in un istituto diverso da quello di titolarità: entrambe i movimenti annuali vengono richiesti al fine di migliorare la situazione lavorativa dell’insegnante.
Ricordiamo anche che l’utilizzazione riguarda nella maggior parte dei casi il personale docente che si ritrova in esubero o risulta soprannumerario in una determinata scuola in cui fino a quel momento risultava titolare. Anche l’UST può disporre tale movimento: in questo caso, quindi, l’utilizzazione può anche non essere volontaria, ma d’ufficio. Se durante la fase di mobilità il docente soprannumerario o in esubero non è riuscito ad ottenere una nuova sede di titolarità, infatti, dovrà per forza di cose svolgere servizio in una scuola a partire dall’anno scolastico successivo: pertanto, se tra le preferenze espresse non vi sono disponibilità, l’Ufficio Scolastico di competenza disporrà il docente in un istituto in cui vi è un posto disponibile, anche se non indicato dall’insegnante stesso.
Al contrario, l’assegnazione provvisoria è esclusivamente un movimento che si effettua dietro richiesta e su cui si è accontentati solo se in presenza di cattedra o posto disponibile tra le preferenze espresse: pertanto non esiste un’assegnazione provvisoria d’ufficio.
Quale domanda prevale
Come sappiamo, in questi giorni gli UST stanno pubblicando le graduatorie relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2023/24: tra i tanti dubbi dei docenti in attesa degli esiti c’è anche quello su quale tra i due movimenti abbia la precedenza.
Le operazioni di utilizzazione precedono su quelle di assegnazione provvisoria (si veda l’allegato 1 al CCNI per i docenti, e l’allegato 6 per gli ATA). I movimenti nell’ambito della provincia hanno la precedenza su quelli interprovinciali. Per i docenti, le operazioni sui posti di sostegno precedono quelle sui posti comuni. A questo ordine si applicano poi le varie precedenze previste dalla legge (art. 8 e 18 del CCNI).