E’ possibile inserire la precedenza per Legge 104, posseduta prima dell’aggiornamento delle GPS, in questa procedura di scelta delle 150 scuole? Una lettrice scrive: “Buonasera, sono insegnante primaria inserita dallo scorso anno nelle gps, non ho inserito in prima istanza la richiesta della 104 che ho dal 01/08/2018 per assistenza ad un parente di secondo grado. Chiedo se posso aggiungerla ora nella richiesta delle 150 preferenze. Grazie mille.” Risponde alla domanda l’Avvocato Salvatore Braghini.
Legge 104 e GPS: quando è possibile inserirla
L’avvocato Braghini scrive: Occorre premettere che l’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 prevede la c.d. quota di riserva dei posti secondo la disciplina della l. n. 68 del 1999 (rubricata Norme per il diritto al lavoro dei disabili) parametrata al contingente di conferimento dei contratti delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno attinte dalle Graduatorie ad Esaurimento e dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, ancorché non si tratti di Graduatorie concorsuali.
La citata Ordinanza contempla, altresì, la scelta prioritaria della sede per gli aspiranti che, ai sensi della legge 104-92, beneficiano di una disabilità personale (art. 21; art. 33 co. 6) oppure di un congiunto (art. 33 commi 5 e 7), operando per le supplenze al 31 agosto e 30 giugno conferite da GAE e GPS. Venendo alla domanda della gentile lettrice, mentre i titoli di preferenza (invalidità civile personale) e i titoli di riserva (Legge 68/1999) devono essere dichiarati contestualmente all’aggiornamento delle GPS, il possesso dei requisiti della Legge 104-92, a livello di invalidità personale ovvero per assistere una persona con disabilità grave, possono essere dichiarati ogni anno al momento della presentazione della domanda per partecipare alla procedura informatizzata delle supplenze (INS), sia da GPS sia da GAE, incidendo sostanzialmente sull’assegnazione della sede. Le supplenze interessate sono quindi esclusivamente quelle conferite dal Ministero-ATP Provinciale di durata annuale oppure fino al termine delle lezioni.
Priorità Legge 104
Per completare l’informazione, si aggiunga che la priorità della legge 104/92 si applica solamente come preferenza rispetto al posto per il quale l’aspirante ha diritto per merito di graduatoria, trovandosi in posizione utile per ottenere l’incarico con precedenza esclusivamente per i posti della stessa durata giuridica (supplenza annuale oppure al termine delle attività didattiche) e la stessa consistenza economica. Infatti non è previsto che i suddetti beneficiari possano ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti agli aspiranti che li precedono in graduatoria. Si tratta di una priorità, non di una precedenza (come nel caso della mobilità, territoriale o annuale), che tiene conto di una gerarchia di “importanza” (prima, fra tutte, l’invalidità personale).
Peraltro, l’ordine delle varie “priorità” non è rilevabile dalla colonna dedicata ai titoli di preferenza, in quanto gli indicatori di preferenza sono diversi ma per tutelare la riservatezza non sono ulteriormente specificati e differenziati. L‘algoritmo, in questo caso attribuisce priorità alla prima sede vacante scelta dal candidato che dichiara uno dei titoli di preferenza che precede gli altri.