Immissioni in ruolo sostegno per il prossimo anno scolastico 2023/24: come sappiamo, anche per quest’anno si è attivata la procedura di assunzione straordinaria dalla I fascia delle GPS sostegno e relativi elenchi aggiuntivi. A seguire, per i posti che residueranno dalla fase ordinaria di immissione da GAE e GM e dalla suddetta fase straordinaria, si procederà con l’assunzione tramite mini call veloce. I docenti neo assunti sul sostegno sono sottoposti ad un duplice vincolo, triennale (come per tutti i docenti neoimmessi) e quinquennale, specifico per chi ha la nomina su posti di sostegno: vediamo nello specifico cosa accade.
Vincolo triennale per le immissioni in ruolo sostegno
I docenti interessati alle immissioni in ruolo sostegno 2023/24 saranno sottoposti al vincolo triennale così come stabilito dall’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 che, nella nuova formulazione prevista dal DL n. 44/2023 (convertito in legge 74/2023), rimanda all’articolo 13/5 del D.lgs. n. 59/2017. In un precedente articolo abbiamo spiegato cosa prevede il vincolo triennale di permanenza sulla sede di titolarità per i docenti neo assunti, sia su posto comune che su sostegno.
Vincolo quinquennale
Tutti i docenti interessati alle immissioni in ruolo sostegno, una volta ottenuta la nomina, saranno sottoposti anche al vincolo quinquennale su tale tipologia di posto, non potendo chiedere trasferimento o passaggio su posto comune. Questo è previsto dall’articolo 23 del CCNI 2022/25, che stabilisce quanto segue:
“9. L’insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione.
12. Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie immessi in ruolo per l’insegnamento su posti
di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono presentare domanda di
trasferimento, solo per posti di tipo corrispondente a quello per il quale è stata disposta la nomina, ovvero per altra tipologia di posto speciale o di sostegno per il cui accesso posseggano il relativo titolo di specializzazione.
13. I docenti di ruolo della scuola secondaria di I e II grado possono indicare esclusivamente preferenze relative a posti di sostegno se la loro nomina in ruolo è stata disposta per effetto di disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione”.