Decreto Legge PA Bis, l’ex sottosegretario al Ministero dell’Istruzione, Rossano Sasso, ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Facebook, all’interno del quale ha comunicato che i due emendamenti presentati in Commissione, riguardanti l’abilitazione dei docenti precari e l’organico aggiuntivo del personale ATA, sono passati con voto favorevole.
DL PA Bis, voto favorevole in Commissione agli emendamenti su abilitazione docenti e organico aggiuntivo ATA
‘È con soddisfazione – esordisce così Rossano Sasso – che comunico che i due emendamenti al Decreto Legge P.A. bis a mia prima firma che riguardavano i docenti precari e l’organico aggiuntivo del personale Ata sono passati con voto favorevole in Commissione. Questo vuol dire che finalmente i docenti precari con almeno 3 anni di servizio nelle scuole statali e nelle paritarie potranno conseguire l’abilitazione, indispensabile per poter essere successivamente assunti a tempo indeterminato. Una battaglia storica della Lega che finalmente è stata vinta, contro l’opposizione pluriennale del PD e del M5S.
Ma non solo: grazie ad un secondo emendamento firmato insieme a tutti i colleghi della commissione Cultura della Lega, ma soprattutto grazie all’impegno del Ministro Valditara che ha recuperato risorse per 50 milioni di euro, subito disponibili e a disposizione degli uffici scolastici regionali, abbiamo recuperato l’organico aggiuntivo del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo dando così respiro alle scuole e alle segreterie in continuo affanno e sovraccarico di lavoro. Risorse che saranno aumentate in legge di bilancio per assumere ancora più personale nel 2024.
Anche questa era una battaglia storica della Lega e una promessa fatta in campagna elettorale, e la Lega le promesse le sta mantenendo tutte, soprattutto nella Scuola’.
Testo emendamento abilitazione docenti
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni: sostituire la lettera a) con la seguente “a) all’articolo 2-bis, comma 2 le parole: «senza che, in generale» fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: «Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e i titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell’università e della ricerca, sentito il Ministro dell’istruzione e del merito’.
2) dopo la lettera h) aggiungere la seguente: «b-bis) all’articolo 2-ter, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: -4-bis. Coloro che hanno svolto senizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi. di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, conseguono, fermo restando possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione all’insegnamento attraverso 1’acquisizione di 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 13, comma 2»;
3) alla lettera d) premettere al punto 1) il seguente: «0.1 al comma 2 le parole «della riserva di posti stabilita» sono sostituite dalle seguenti: «della riserva di posti e con le modalità stabilite»; 4) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. All’art. 1. comma 6, ultimo periodo del decreto legge 30 dicembre 2019 n 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8 le parole “38 per cento” sono sostituite con le seguenti: “45 per cento”.
Testo emendamento organico aggiuntivo ATA
Parere favorevole con la seguente riformulazione:
Apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1, sopprimere le parole da: “In ragione” fino a: “Ministero dell’istruzione e del merito,”;
b) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: «4-bis. Le istituzioni scolastiche impegnate nell’attuazione degli interventi PNRR possono attingere alle graduatorie d’istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le finalità di cui al primo periodo le istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite di cui al periodo successivo, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2023. Per le finalità di cui al presente comma è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito un fondo, con la consistenza iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2023, da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al all’articolo 2-bis, comma 7, terzo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
4-ter. Il Ministero dell’istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della Piattaforma famiglie e studenti, che rappresenta un canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero medesimo e dalle Istituzioni scolastiche ed educative statali. La Piattaforma è costituita da un’infrastruttura tecnica che rende possibile l’interoperabilità dei sistemi informativi esistenti e funzionali alle attività del Ministero, al fine di semplificarne l’accesso e l’utilizzo. I servizi digitali della Piattaforma sono erogati nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, del decreto
1 legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell’istruzione e del merito e le Istituzioni scolastiche ed educative utilizzano i dati presenti sulla Piattaforma limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di quest’ultima e per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali. L’accesso alla Piattaforma è consentito con le modalità di cui al comma 2-quater dell’articolo 64 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82.
4-quater. Nell’ambito dei servizi digitali a sostegno del diritto allo studio, al fine di semplificare l’erogazione delle prestazioni a favore di famiglie e studenti, di ottimizzare il lavoro del Ministero dell’istruzione e del merito e delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, e di alimentare la Piattaforma di cui al comma 4-ter, il Ministero medesimo è autorizzato ad acquisire dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i dati, in forma aggregata e privi degli elementi identificativi, suddivisi per fasce, relativi all’indicatore sulla situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie con studentesse e studenti iscritti presso le Istituzioni suddette, al fine di ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un maggior numero di famiglie bisognose. Le operazioni di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del citato Regolamento (UE) 2016/679, nonché del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196. Al fine di poter ricevere gli indicatori ISEE, il Ministero è autorizzato a trasmettere all’INPS i dati necessari ad individuare le studentesse e gli studenti delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del citato Regolamento (UE) 2016/679. Le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di enti erogatori, per il tramite della Piattaforma di cui al comma 4-ter, effettuano, altresì, i controlli sul Sistema informativo ISEE di cui all’articolo 60, comma 3-bis, lettera f-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 relativi alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive della soglia ISEE delle famiglie che abbiano richiesto il riconoscimento del contributo, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
4-quinquies. Il Ministro dell’istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta uno o più decreti, di natura non regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali inclusi nella Piattaforma di cui al comma 4-ter, gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità, i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati, le garanzie per i diritti e le libertà degli interessati, i tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di cui al citato Regolamento (UE) 2016/679.
4-sexies. Le attività previste dai commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 4-septies. All’articolo 1, comma 560 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: “Ministero dell’istruzione e del merito” sono aggiunte le seguenti: “previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,”. 4-octies. Le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono prorogate per gli anni 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo l della legge 18 dicembre 1997, n. 440. 4-nonies All’articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107 dopo le parole: “da 121 a 124” sono aggiunte le seguenti: “, nonché per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario”.».