supplenze 2023/24 docenti già di ruolo
lente supplenze

Settimane molto calde queste per il mondo della scuola: una volta conclusesi la fase ordinaria e quella straordinaria delle immissioni in ruolo, si procederà con il conferimento degli incarichi annuali al 30 giugno e 31 agosto. Come sappiamo, anche i docenti già di ruolo possono concorrere per le supplenze 2023/24 in base a quanto stabilito dall’ex art 36 del CCNL scuola: cosa comporta accettare incarichi a tempo determinato? Facciamo insieme un riepilogo di quanto accade.

Riferimenti normativi sulla possibilità di accettare supplenze 2023/24 per docenti di ruolo

Come sappiamo, anche i docenti già di ruolo possono concorrere per le supplenze 2023/24 se inseriti nelle GPS e nelle GI: in genere, chi è interessato ad ottenere un incarico a tempo determinato pur essendo già di ruolo lo fa o per insegnare le materie per cui ha conseguito una laurea, o per ottenere una sede più vicina al luogo di residenza rispetto a quella di titolarità.

L’ex art 36 del CCNL scuola 2007, che come sappiamo sarà sostituito dall’art. 47 del nuovo contratto scuola una volta che questo entrerà ufficialmente in vigore, permette ai docenti già di ruolo di “accettare rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”.

Il suddetto art. non permette di accettare supplenze anche nel medesimo grado di istruzione per una diversa tipologia di posto, cosa che invece l’art. 47 del nuovo CCNL 2019/21 prevede. Quest’ultimo, tuttavia, ha limitato la possibilità di incarichi annuali solo su posti interi, non su spezzoni.

Cosa implica l’accettazione di una supplenza annuale per il personale di ruolo

Ricordiamo qui di seguito cosa implica per i docenti già di ruolo accettare le supplenze 2023/24 dalle GPS o GI:

  • l’anno in cui si svolge la supplenza interrompe la continuità didattica nella sede di titolarità (pertanto perde il punteggio di continuità);
  • ai fini della progressione di carriera l’anno vale come preruolo;
  • lo stipendio percepito sarà equiparato a quello dei docenti con contratto a tempo determinato;
  • il docente avrà lo stesso trattamento contrattuale degli insegnanti precari;
  • la titolarità nella scuola è conservata per un massimo di tre anni, dopodichè si perde e l’interessato deve presentare domanda di mobilità (conserva solo la titolarità su provincia);
  • il docente ritornerà ufficialmente in servizio presso la scuola di titolarità il giorno successivo alla scadenza del contratto (quindi o l’1 luglio o il 1° settembre).