Supplenze
Supplenze

Supplenze docenti da GAE e GPS per l’anno scolastico 2023/24, fino alle ore 14 del 31 luglio resta aperta la finestra temporale per l’invio delle domande di partecipazione alla procedura informatizzata di conferimento degli incarichi di supplenza. Un aspetto da tenere in considerazione è che l’aspirante, anche dopo la chiusura dei termini, avrà la possibilità di ritirare la domanda oppure di rinunciare all’individuazione per l’attribuzione dell’incarico a tempo determinato.

Supplenze 2023/24, ritiro della domanda oltre i termini o rinuncia all’individuazione

L’aspirante, quest’anno, avrà la possibilità di ritirare la propria domanda anche dopo la scadenza dei termini, ovvero la chiusura della piattaforma POLIS Istanze On Line. Fermo restando la possibilità di farlo entro le ore 14 del 31 luglio, l’aspirante potrà ritirare la domanda anche in un tempo successivo, attraverso l’apposita funzione ‘Ritiro della domanda’. Il ritiro della domanda potrà avvenire sino alla data di avvio della procedura di nomina vale a dire fino all’avvio dell’elaborazione delle nomine: tale decisione sarà irrevocabile.

Inoltre, l’aspirante avrà la possibilità di rinunciare all’individuazione, una volta ottenuta: nella comunicazione di avvenuta individuazione, infatti, sarà presente un link adibito appositamente per questa funzione. Il ritiro della domanda o la rinuncia all’individuazione può essere motivato da diverse ragioni come, ad esempio, quella legata alla ricezione di una proposta di nomina a tempo indeterminato giunta da GAE, GM oppure dal concorso straordinario bis. 

Conseguenze del ritiro della domanda o della rinuncia all’individuazione

Occorre sottolineare, infine, che la mancata presentazione della domanda per le supplenze produce conseguenze meno gravi rispetto alla rinuncia successiva al conferimento della supplenza oppure alla mancata presa di servizio. Infatti, l’aspirante che non presenta domanda di supplenza potrà sperare di ricevere una convocazione dalle graduatorie di istituto. Il ritiro della domanda ha lo stesso valore della mancata presentazione della domanda.

Se, invece, la rinuncia è successiva all’individuazione dell’incarico di supplenza, per l’aspirante è prevista la sanzione relativa all’impossibilità di ottenere supplenze al 31 agosto e al 30 giugno sia da GAE che da GPS ma anche dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Rimane solamente la possibilità di ottenere un incarico di supplenza breve dalle graduatorie di istituto.