Sono in pieno corso le procedure finalizzate alle immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico: come sappiamo, il 1° settembre i neoimmessi 2023/24 dovranno prendere servizio presso la sede assegnata. Cosa succede se si svolge un altro lavoro? Come e quando è possibile richiedere l’aspettativa?
La normativa di riferimento indicata dalla FLC CGIL
In un precedente articolo abbiamo discusso le circostanze in cui a scuola si verifica l’incompatibilità con altri lavori. Il sindacato FLC CGIL ha elaborato una scheda (che di seguito riportiamo), in cui spiega i casi in cui i neoimmessi 2023/24 possono richiedere l’aspettativa poiché già impegnati in un altro lavoro. “L’aspettativa per motivi di lavoro, ai sensi dell’articolo 18 c. 3 del CCNL 2007 può essere concessa solo nell’ambito di un rapporto di impiego già validamente costituito e con il presupposto, quindi, che non si mantenga un altro lavoro in essere.
Una situazione particolare, che costituisce un’eccezione, è quella che riguarda il dipendente pubblico vincitore di concorso in una amministrazione di altro comparto. L’ARAN si è espressa con proprio parere (CFL137 del 5 novembre 2021) circa il diritto alla conservazione del posto di provenienza, a condizione che sussista la condizione di reciprocità nei CCNL, ovvero sia prevista una clausola di analogo contenuto che riconosca il diritto alla conservazione del posto nell’ente di provenienza per la durata del periodo di prova. L’esempio che pone l’ARAN è proprio relativo al dipendente di ente locale vincitore di concorso per docente nel comparto della scuola. Il CCNL 2007 all’art.18 comma 3 soddisfa pienamente la clausola di reciprocità, il dipendente può conservare il posto presso l’ente locale di provenienza per l’intero periodo di prova pari alla durata di un anno scolastico.
Inoltre i pubblici dipendenti, in base all’articolo 23 bis del DLgs 165/2001 (Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato) come modificato dalla Legge 56/2019, possono chiedere di essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti pubblici e privati. Per l’aspettativa presso soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni è previsto il limite di cinque anni, rinnovabile per una sola volta e non computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. Le due aspettative si possono cumulare”.
Cosa possono fare i neoimmessi 2023/24 in caso di altro lavoro
Sia la norma contrattuale che quella di legge sopra citata consentono ai neoimmessi 2023/24 di poter effettuare una diversa esperienza lavorativa, ma non di “poterne mantenere una già in atto”.
“A fugare ogni dubbio di interpretazione, sia del contratto che della norma contenuta nel collegato al lavoro, fa testo il pronunciamento della Corte dei Conti del Piemonte del 27 febbraio 2015 in merito ad un contratto a tempo indeterminato stipulato da una docente che, all’atto della sottoscrizione, aveva un altro rapporto di lavoro il quale era stato mantenuto a seguito di richiesta di aspettativa articolo 18 comma 3 del CCNL 2007. Visto anche questo “autorevole pronunciamento”, si rafforza l’indicazione che, quando si sottoscrive il contratto a scuola, occorra essere “liberi”, ovvero non ci si deve trovare in situazione di incompatibilità, come viene richiesto di sottoscrivere sotto propria responsabilità.
A chi ad esempio lavora nel privato, nel caso voglia instaurare correttamente il rapporto di lavoro con la scuola, è richiesto prima di licenziarsi (fatto salvo il caso di richiesta di part-time nella scuola), poi firmare il contratto, e solo “dopo” (anche nello stesso giorno, quindi senza obbligo di prendere servizio, dal momento che all’atto della sottoscrizione sono immediatamente esigibili tutti gli istituti contrattuali) ne può instaurare un altro chiedendo l’aspettativa art.18 c.3 per un anno. Tutto questo vale sia per i docenti che per il personale ATA”.