immissioni in ruolo 2023/24
assunzioni in ruolo

Settimane cruciali queste per il mondo della scuola: si sta quasi ovunque per concludere la fase ordinaria delle immissioni in ruolo, per poi passare alla procedura straordinaria con le assunzioni dalla I fascia delle GPS sostegno. Cosa succede quando una docente neo assunta si trova in maternità? Ha l’obbligo di prendere servizio? Facciamo chiarezza insieme qui di seguito, prestando attenzione  a cosa avviene in merito alla firma del contratto, alla decorrenza della nomina e al trattamento economico.

Riferimenti normativi per le immissioni in ruolo in caso di maternità

Come sappiamo, i docenti che ottengono una nomina con le immissioni in ruolo 2023/24 hanno l’obbligo di prendere servizio il 1° settembre nella sede assegnata. I docenti neoimmessi, tuttavia, possono differire tale presa di servizio per motivi contemplati dalla norma in vigore, come per malattia, maternità e infortunio. In questi casi, la decorrenza giuridica della nomina fa riferimento sempre al 1° settembre, ma quella economica dal momento in cui effettivamente prende servizio, così come stabilito dall’art 9 del DPR n. 3/1957.

Nel caso di immissioni in ruolo di docenti in astensione obbligatoria, queste non sono tenute a prendere servizio, così come chiarito dall’Aran, ricordando quanto stabilito da CdS Sez. V n. 1306 del 17.11.1994, TAR Puglia n. 150 del 7.6.1986, CdS n. 5095 del 4.9.2006:

  • l‘astensione obbligatoria è assolutamente inderogabile, conseguentemente l’instaurazione del rapporto deve intendersi realizzata con l’accettazione della nomina e non con l’inizio della effettiva prestazione del servizio
  • non è legittimo escludere dall’assunzione una lavoratrice madre utilmente collocata in graduatoria neppure nel caso in cui, trattandosi di rapporto a termine, questo si esaurisce all’interno del periodo di astensione obbligatoria
  • il trattamento giuridico ed economico per maternità spetta anche qualora la lavoratrice madre, per motivi oggettivi connessi alla gravidanza, non possa prendere servizio essendo sufficiente a tal fine fare riferimento al provvedimento di nomina.

Conclusioni

In caso di maternità, le docenti interessate alla immissioni in ruolo non sono tenute a prendere servizio il 1 settembre, ma con la semplice accettazione della nomina il rapporto di lavoro si perfeziona. I docenti neoassunti nel prossimo anno scolastico 2023/24 avranno decorrenza sia giuridica che economica a partire dal 1° settembre 2023: precisiamo che la retribuzione spettante durante il congedo per maternità è pari all’intera somma fissa mensile e tale periodo è considerato a tutti gli effetti servizio. Inoltre, è possibile rinviare anche l’anno di prova.