Richiesta di annullamento verbali Consiglio di classe per un voto in condotta, il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, con la recente sentenza N. 1040/2023, ha sottolineato come il voto di condotta debba essere considerato come un giudizio che riguarda aspetti non solamente didattici, ma anche formativi ed educativi. In particolar modo, costituisce il punto di incontro dell’azione di più agenzie educative, in primo luogo la scuola e la famiglia.
Voto condotta, TAR Lombardia: ‘Illegittimo parlare di generiche difficoltà caratteriali o di impulsività dell’alunno’
Il TAR Lombardia ha esaminato la richiesta inoltrata dai genitori di un alunno riguardante l’annullamento dei verbali del Consiglio di classe che attribuivano allo studente il 6 in condotta. I genitori, durante l’anno, non sarebbero stati messi al corrente del comportamento del figlio, comportamento che avrebbe giustificato tale decisione, conosciuta solo al momento della pubblicazione del documento di valutazione. Secondo il Consiglio di classe, come riporta l’edizione odierna del quotidiano economico ‘Il Sole 24 ore’ (lunedì 31 luglio), lo studente sarebbe stato capace di gestire molto bene le proprie difficoltà didattiche; ad ogni modo, si sono riscontrate difficoltà ‘caratteriali’ e di ‘impulsività’.
Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, il voto in condotta (a differenza del voto nelle singole materie che esprime un giudizio puramente didattico) si riferisce sia alla maturità personale complessiva della persona, sia alla sua capacità di interazione con l’ambiente. Ecco perché il TAR della Lombardia ritiene che sia illegittimo parlare di generiche difficoltà caratteriali o d’impulsività dello studente, prive di vicende comprovate nel registro elettronico.