Come si vociferava già da alcuni giorni ci siamo. Stanno per partire le procedure dedicate alle immissioni in ruolo del personale ATA. Gli aspiranti coinvolti sono gli iscritti nelle graduatorie ATA 24 mesi (o graduatorie permanenti). La nota ministeriale del 28 luglio ha annunciato il contingente autorizzato, pari a 10.913 posti, e ha comunicato l’apertura telematica delle istanze per permettere la scelta delle sedi. La data in cui verrà dato il via è fissata al 7 agosto 2023. Gli aspiranti sono tenuti quindi a monitorare costantemente gli uffici scolastici per prendere visione di ulteriori istruzioni operative ai fini della presentazione della domanda. Cerchiamo di capire però cosa succede in caso di rinuncia e mancata presentazione dell’istanza.
Mancata presentazione istanza e rinuncia ruolo ATA: conseguenze
La mancata presentazione dell’istanza rivolta alla scelta delle sedi comporta l’assegnazione d’ufficio della scuola. Quanto invece alla rinuncia è espressamente prevista per i candidati la possibilità di comunicare a sistema la volontà di rinunciare alla nomina. Qualora il candidato esprima la propria volontà di rinunciare all’immissione in ruolo, perderà definitivamente il diritto alla nomina.
La rinuncia esplicita formalizzata in piattaforma, ovvero la mancata presa di servizio dopo la compilazione della domanda e l’assegnazione eventuale della sede, oppure ancora la mancata presa di servizio dopo l’assegnazione di ufficio per la stipula di un contratto a tempo indeterminato dalle graduatorie permanenti ATA, equivalgono a rinuncia. In tutte queste casistiche consegue l’impossibilità di stipulare rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie permanenti “24 mesi” nell’anno scolastico in corso. I rinunciatari potranno essere convocati solo dalle graduatorie d’istituto.
Va poi precisato che la rinuncia alla proposta di assunzione determinerebbe la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie permanenti anche per l’anno scolastico successivo. Tale sanzione però non può essere applicata nell’anno scolastico successivo perché le graduatorie permanenti hanno validità annuale.