Le nomine delle supplenze da Gae e Gps, come annunciato, dovrebbero partire il 20 agosto e, nelle intenzioni del Ministro Valditara, dovrebbero concludersi entro la prima settimana di settembre. Ogni Usp seguirà comunque tempistiche diverse. Per gli incarichi al 30 giugno o al 31 agosto pubblicati entro il 31 agosto 2023 la presa di servizio è fissata come sempre al 1° settembre. Non è esclusa comunque la possibilità di chiedere un eventuale differimento. In quali casi? Facciamo chiarezza.
Differimento presa di servizio
Come avviene ogni anno anche la nota che disciplina le supplenze per l’a.s. 2023/24 prevede la possibilità del differimento della presa di servizio.
Le casistiche sono elencate ‘a titolo esemplificativo’, non escludendo quindi che altre situazioni non citate possano comportare, qualora supportate da valida giustificazione, un rinvio della presa di servizio per le supplenze. La richiesta della proroga va presentata al DS della scuola di destinazione. Senza alcuna comunicazione si incorrerà altrimenti in rinuncia.
Tra le casistiche di differimento indicate possiamo citare:
- maternità;
- interdizione per gravi complicanze della gestazione;
- malattia;
- infortunio.
Il docente che rinvia la presa di servizio per le supplenze non è retribuito per i giorni di assenza, e lo stipendio viene erogato a partire dalla data dell’effettiva presa di servizio. La decorrenza giuridica del contratto invece parte dal 1° settembre o comunque dalla data in cui è avvenuta nomina.
Qualora ovviamente l’incarico venga assegnato dopo il 1° settembre, la presa di servizio andrà fatta entro il termine indicato dall’Amministrazione, solitamente fissato entro le 24/48 ore dopo la nomina.