INPS
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Arrivano chiarimenti da parte dell’Inps in merito all’elemento perequativo, inglobato nello stipendio tabellare dopo il rinnovo del CCNL. Con messaggio numero 2853 dell’1 agosto 2023, l’Istituto chiarisce in merito all’assoggettabilità contributiva dell’elemento perequativo conglobato nello stipendio tabellare dei CCNL dei dipendenti pubblici relativi al triennio 2019/2021. Per quanto riguarda il comparto scuola, già nell’ipoteso di CCNL è chiarito che a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL 6/12/2022, l’elemento perequativo ha cessato di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è stato conglobato nello stipendio tabellare. Cosa comporta questo?

INPS, chiarimenti elemento perequativo

Nel messaggio 2853 dell’1 agosto 2023 l’INPS spiega che la voce retributiva “elemento perequativo” è stata introdotta da specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali dei dipendenti pubblici, per il triennio 2016-2018, quale emolumento erogato, con cadenza mensile dal mese di marzo al mese di dicembre 2018, per periodi di lavoro superiori a 15 giorni. Tale elemento poi stato prorogato con decorrenza 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio  2019/2021, che ne disciplinano il riassorbimento.

Dopo aver ricevuto diverse richieste di chiarimento, l’INPS conferma con questo messaggio l’imponibilità dell’elemento perequativo ai fini pensionistici, della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dell’Assicurazione sociale vita (Gestione ex ENPDEP) e spiega che poiché tale elemento cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare, si conferma, a decorrere dalle date stabilite dai singoli contratti collettivi come indicate al paragrafo 1, l’assoggettabilità dell’elemento perequativo conglobato anche alla contribuzione dovuta ai fini dei trattamenti di fine servizio/fine rapporto dei dipendenti pubblici, nonché ai fini della contribuzione ex ENAM.

Inoltre, l’elemento perequativo conglobato è da considerarsi valutabile ai fini della maggiorazione del 18% della base pensionabile, a partire dalle date indicate dai vari contratti collettivi nazionali per il triennio 2019/2021, dal momento che tale riassorbimento è stato previsto direttamente dall’articolo 1, comma 440, lettera b), della legge n. 145/2018, demandando ai menzionati contratti collettivi nazionali le modalità di tale riassorbimento.