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Si stanno svolgendo tutte le procedure necessarie per le immissioni in ruolo docenti 2023/24: come sappiamo alla fase ordinaria con assunzioni da GAE e GM segue la fase straordinaria con nomine dalla I fascia delle GPS sostegno e relativi elenchi aggiuntivi. Successivamente si attiverà la mini call veloce laddove resteranno posti disponibili o vacanti: i neo assunti dovranno prendere servizio venerdì 1° settembre, secondo le indicazioni dell’UST di competenza e della scuola assegnata come sede. In quali casi può avvenire il differimento della presa di servizio? Cosa succede in questa circostanza?

Quando è possibile il differimento della presa di servizio

Tutti i docenti neo assunti 2023/24, indifferentemente dalla procedura di assunzione, al pari di chi ha ottenuto trasferimento o assegnazione provvisoria o utilizzazione, sono tenuti a prendere servizio il prossimo 1° settembre: a tal proposito, è opportuno che gli interessati consultino i siti della scuole in cui sono stati assegnati o contattino direttamente le segreterie per visionare eventuali avvisi di orari e indicazioni.

Nel caso in cui non avvenisse la presa di servizio entro il termine stabilito e l’accettazione condizionata della nomina, il docente individuato decade. Nello stesso tempo decade dalla nomina il personale, che, nonostante l’abbia accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito. Tuttavia, vi sono dei casi contemplati dalla legge che permettono il differimento della presa di servizio, come malattia, maternità, infortunio: tale circostanza deve essere un giustificato motivo, giudizio che tuttavia spetta al Dirigente Scolastico.

Ad esempio, può verificarsi che un neoassunto in una provincia lontana da quella di residenza abbia ricevuto la notifica della nomina a ridosso del 1° settembre e abbia bisogno di un paio di giorni per organizzare il viaggio. O ancora, che abbia già un rapporto di lavoro e necessita di un determinato arco di tempo per presentare le dimissioni.

Cosa si verifica

In questi casi è opportuno contattare tempestivamente la scuola, sia telefonicamente che attraverso email e seguire quanto indicato dal Dirigente o dalla segreteria. Il testo unico sul pubblico impiego, ossia il DPR n. 3/1957, il cui articolo 9 così dispone in merito al differimento della presa di servizio: “La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”. Pertanto, il tempo che intercorre tra il giorno stabilito per la presa di servizio (sempre il 1° settembre, salvo casi in cui vi è un ritardo nel conferimento della nomina) e quello in cui effettivamente questa avviene, sarà considerato giuridicamente ma non a fini economici.