In base a quanto ha stabilito la legge n. 107/2015 alle ore di insegnamento su posto comune si sono aggiunti i posti di potenziamento dell’offerta formativa che, una volta assegnati alle scuole, rientrano nell’organico dell’autonomia della scuola. Spetta poi al dirigente scolastico assegnare i docenti su posti di potenziamento ovvero misti (con ore curriculari e di potenziamento) oppure a supporto delle attività organizzative. Cerchiamo quindi di capire in cosa consistono intanto le ore dedicate al potenziamento e in che modo vengono assegnate ai docenti neoassunti in ruolo o ai supplenti che ricevono una nomina da Gae o Gps.
Differenza tra potenziamento e attività organizzative
Cerchiamo innanzitutto di capire qual è la differenza tra ore rivolte al potenziamento e alle attività organizzative.
Per quanto riguarda le attività di potenziamento queste comprendono attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici.
Invece con riferimento alle attività organizzative si intendono quelle attività volte al supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica (art.1/83 legge 107/15) nonchè le attività di supporto nello svolgimento delle funzioni organizzative e amministrative (art. 25/5 D.lgs. 165/01).
Cosa dice l’ipotesi di CCNL 2019/21
L’Ipotesi di CCNL 2019/21, che diventerà definitivo quando sarà apposta la firma, ha confermato le disposizioni relative all’uso delle ore di potenziamento assegnate alle scuole.
Questo significa che:
- l’orario di insegnamento può essere destinato parzialmente o integralmente ad attività di potenziamento oppure a quelle organizzative;
- il suddetto utilizzo dell’orario di insegnamento può avvenire dopo aver assicurato la piena copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici;
- eventuali ore non programmate nel PTOF sono destinate nella scuola primaria e secondaria per la copertura dei colleghi assenti, sino a 10 giorni.
Neoimmessi in ruolo e supplenti
Alla luce di tutto quanto è stato descritto nel momento in cui i docenti neoimmessi in ruolo o supplenti assunti da Gae e Gps a tempo determinato ricevono l’incarico da posto comune non sanno ancora se il posto sarà su materia (interamente o parzialmente).
Sarà solo nel momento in cui avverrà l’assegnazione delle classi e conosceranno l’orario di insegnamento che scopriranno se il DS avrà attribuito loro ore di potenziamento o dedicate ad attività organizzative.