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Anche per il personale scolastico è previsto il diritto alla disconnessione. Ma entro quali limiti opera? Durante le ferie, un docente è obbligato a consultare le comunicazioni della scuola? La domanda giunge da una nostra lettrice, che ci scrive: “Salve, volevo capire una cosa. Il diritto alla disconnessione include la possibilità di non leggere le mail e i messaggi provenienti dalla scuola durante il periodo di ferie o siamo obbligati a rimanere connessi anche mentre siamo in vacanza?” Risponde al quesito il prof. Carlo Manna, della Gilda-Avezzano.

Diritto alla disconnessione e normativa

“Gentile lettrice, il diritto alla disconnessione è disciplinato dall’art.30 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) del nuovo CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021. Sulla base del comma 4, punto c8 del predetto articolo, sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione). Ne deriva che il docente dovrà essere reperibile soltanto in determinate fasce orarie e non in qualsiasi ora del giorno. Un valido consiglio è quello di consultare nel Contratto Integrativo del singolo istituto scolastico, gli articoli che disciplinano il diritto alla disconnessione che dovrebbero definire gli orari in cui il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori possono inviare comunicazioni.

Reperibilità durante le ferie

Infine, si ravvede la necessità di ricordare che la Corte di Cassazione, con sentenza del 3 dicembre del 2013 n° 27057, ha affermato che il dipendente pubblico non è tenuto, salvo patti contrari, ad essere reperibile durante il godimento delle ferie: “la reperibilità del lavoratore può essere oggetto di specifico obbligo disciplinato dal contratto individuale o collettivo del lavoratore in servizio, ma non già del lavoratore in ferie”. Per le ragioni di cui sopra i docenti non hanno obbligo di reperibilità durante il periodo di ferie; ne consegue che gli stessi non sono tenuti a visualizzare quotidianamente il registro elettronico o la loro mail e, a tal proposito, non è ammessa alcuna sanzione disciplinare.

Prof. Manna Carlo (GILDA – Avezzano)