orario docenti
orario di lavoro

Ad inizio anno scolastico può succedere che in una scuola vi siano delle ore da coprire in riferimento ad una determinata classe di concorso: se queste costituiscono spezzoni orari inferiori alle 6 ore settimanali il Dirigente scolastico ha il compito di assegnarle al corpo docente, precario o di ruolo, della scuola stessa. Si verifica anche che occasionalmente, per sostituire colleghi temporaneamente assenti, gli insegnanti svolgono ore eccedenti o aggiuntive a quelle previste: cosa succede in queste casi? Come si conferiscono queste ore e come si retribuiscono?

Cattedre scuola secondaria con ore eccedenti

Nella secondaria di I e II grado è possibile formare in organico di diritto cattedre superiori alle 18 ore, prevedendo quindi delle ore eccedenti. La formazione di cattedre con più di 18 ore può determinarsi anche successivamente, ad inizio anno scolastico, andando a costituire ore in organico di fatto.

L’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 disciplina il conferimento delle ore di insegnamento pari o inferiori alle 6 ore settimanali: il DS assegna all’organico della scuola tali ore eccedenti che non determinano la formazione di nuove cattedre o spezzoni orari da conferire tramite USP. Queste ore aggiuntive possono essere al massimo sei, infatti non si può sforare il tetto massimo di 24 ore settimanali.

Come avviene il conferimento e come sono retribuite

Sarà il DS a procedere all’assegnazione delle ore eccedenti inferiori alle 6 in organico di fatto. Il docente interessato

  • deve aver dato il proprio consenso a riguardo
  • deve essere in possesso di relativa abilitazione e, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della materia

L’Ordinanza n. 5244 del 26 febbraio 2020 della Corte di Cassazione ha stabilito che l’attribuzione deve favorire i docenti a tempo determinato con requisiti: se in una scuola un docente precario lì in servizio possiede il titolo di abilitazione richiesto per l’insegnamento delle ore  eccedenti avrà quindi la priorità. Per quanto riguarda le cattedre istituzionali, vale a dire di diritto, sarà compito dell’USP procedere all’assegnazione in base alle relative graduatorie.  

Il pagamento delle ore eccedenti avviene in modo proporzionale alle ore di servizio previste dal CCNL ma con una differenza:

  • Per le cattedre istituzionali, cioè costituite in organico di diritto con più di 18 ore sono pagate fino al 31 agosto
  • Le ore aggiuntive in organico di fatto sono retribuite fino al 30 giugno.

Sono pagate 1/68 della posizione stipendiale relativa alla propria classe, maggiorato del 20 %.

Ore eccedenti per sostituzioni docenti assenti

Le ore eccedenti possono essere anche occasionali, cioè giornaliere:  può capitare che in una settimana ad un docente, di ruolo o precario, sia richiesto di fare una supplenza per coprire un collega assente. Questa supplenza se va oltre il proprio orario di servizio va remunerata in base a quanto stabilito dal CCNL ed attingendo dal Fondo di Istituto. A volte, però, le ore eccedenti possono essere recuperate in seguito, sotto richiesta del docente che le ha svolte ed in accordo con il DS. La tabella E 1.6 prevista dal nuovo CCNL 2019/21 prevede un aumento della retribuzione per le ore aggiuntive finalizzate all’insegnamento: da 35 euro lordi si è passati a 38,5.