Si aprono ancora ulteriori scenari su uno dei concorsi che ha fatto più discutere negli ultimi tempi, ossia il concorso per l’assunzione di nuovi Dirigenti Scolastici bandito nel 2017, che sin dallo svolgimento della prova preselettiva nell’ottobre 2018, differita per i soli candidati sardi a causa di condizioni metereologiche avverse, aveva originato un notevole contenzioso. Ne abbiamo già parlato altre volte e oggi riportiamo il contributo dell’Avvocato Maria Rosaria Altieri.
La vicenda giudiziaria
Il vero colpo di scena fu l’annullamento dell’intera procedura concorsuale disposto dal TAR Lazio, con la sentenza n. 8655 del 02.07.2019 che, dopo aver accertato che nella seduta plenaria in cui la Commissione di Concorso aveva validato i quesiti e definito la griglia di valutazione avevano preso parte 3 membri di sottocommissioni versanti in situazioni di incompatibilità (Marcucci, Busceti e Davoli), aveva annullato l’intera procedura concorsuale, in quanto l’illegittimità dell’operato della Commissione (dovuta alla presenza di membri incompatibili) “si riverbera a cascata sull’operato di tutte le commissioni, essendo stati i criteri di valutazione definiti da organismo illegittimamente formato”.
Tempestivo fu l’appello dell’Avvocatura (e dei vincitori di concorso che erano intervenuti nel giudizio di primo grado) innanzi al Consiglio di Stato che, dopo aver accolto l’istanza di sospensiva proposta dal Ministero, consentendogli così di proseguire nelle procedure assunzionali dei nuovi Dirigenti (operazioni che, in realtà, erano iniziate ben prima del provvedimento cautelare del Consiglio di Stato), con la sentenza n. 395 del 12.01.2021, ribaltando l’esito del primo grado, aveva riabilitato l’intera procedura sulla base, sostanzialmente, del presupposto che non risultava provato che le condizioni di incompatibilità dei tre commissari avessero avuto una qualche incidenza sull’operato della Commissione di Concorso. Riabilitato così definitivamente sul fronte civilistico il concorso, resta, tuttavia, ancora aperto il procedimento penale nei confronti di 13 persone, a vario titolo coinvolte nella procedura concorsuale, a cui sono stati contestati, tra gli altri, i reati di falso ideologico e la tuffa aggravata.
Le scelte politiche
Quando sembrava che ormai la partita fosse conclusa, ecco che è intervenuta la politica che, con la conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. Milleproroghe) nella L. 24 febbraio 2023, n. 14, ha approvato l’art. 5, comma 11 quinques, il quale ha previsto la partecipazione ad un corso intensivo di formazione, con prova di accesso ed esame finale, per i candidati del 2017 che avevano sostenuto almeno la prova scritta e che alla data di entrata in vigore della legge di conversione (il 28.02.2023):
- abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta o della prova orale;
- abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato.
Coloro che supereranno la prova finale del corso intensivo verranno inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso del 2017 e verranno immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti.
Il nuovo contenzioso
Ebbene, la norma così approvata sta animando un nuovo contenzioso diretto a far annullare (sollevando all’uopo anche l’eccezione di costituzionalità della norma primaria) l’art. 2 del D.M. n. 107 dell.08.06.2023 che ha dato attuazione all’art. 5, comma 11 quinques, della L. 24 febbraio 2023, n. 14, nella parte in cui esclude dalla partecipazione al corso intensivo coloro che non hanno ricorso pendente. Altro contenzioso che si sta sviluppando è quello che si incardina sulla disposizione del D.M. n. 107/2023 (art. 6), secondo cui per l’ammissione al corso intensivo è necessario aver conseguito un punteggio pari ad almeno 60/100. Alla luce di tale norma, coloro che avevano superato la prova scritta nel 2018 con un punteggio pari ad almeno 60/100 ritengono di poter vantare il diritto di accedere direttamente al corso, senza dover sostenere la prova di ammissione.
I sostenitori di questo ultimo contezioso ritengono fondata la propria pretesa anche alla luce della recente approvazione, prima da parte della Camera (il 31.07.2023) e poi da parte del Senato (il 03.08.2023) del testo di legge di conversione del D.L. n. 75 del 22.06.2023 (Decreto PA bis) che all’art. 20, comma 11 quinques, ha introdotto due disposizioni sui cd. “Dirigenti scolastici astericati“, ossia, in sostanza, coloro che avevano ottenuto 60 alla prova preselettiva (non sufficiente per l’ammissione alla prova scritta), ma che avevano continuato l’iter concorsuale in virtù di un provvedimento giurisdizionale favorevole, erano stati assunti in ruolo con riserva, avevano superato il periodo di prova ed erano stati, poi, destituiti a seguito sentenza negativa. Per costoro il testo di legge approvato (ma non ancora pubblicato) ha previsto la conferma in ruolo se non ancora destituiti, oppure l’immissione in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili, con precedenza rispetto alle assunzioni per l’anno scolastico 2024/2025, se già destinatari di provvedimenti di revoca o risoluzione del contrato da DS.