Un dubbio che attanaglia alcune insegnanti neoimmesse in ruolo riguarda il congedo di maternità, vale a dire il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Come comportarsi a fronte della presa di servizio prevista il 1° settembre?
Presa di servizio non necessaria con congedo maternità
Il riferimento normativo lo troviamo nell’art. 16 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, il quale stabilisce che è vietato adibire le donne al lavoro durante i 2 mesi precedenti alla data presunta del parto, e qualora il parto dovesse avvenire oltre tale data, è vietato comunque adibire le donne al lavoro fino alla data effettiva del parto. È vietato anche adibire le donne al lavoro nei 3 mesi successivi al parto.
Sebbene quindi la presa di servizio serva a perfezionare l’instaurazione del contratto di lavoro, nel caso del congedo di maternità è prevista un’eccezione. L’orientamento che si può desumere dalle pronunce che si sono susseguite in merito prevede infatti che l’astensione obbligatoria è inderogabile, quindi l’instaurazione del rapporto deve intendersi avvenuta con la sola accettazione della nomina e non con l’effettiva presa di servizio.
Inoltre viene anche chiarito che il trattamento giuridico ed economico per maternità spetta anche qualora la lavoratrice madre, per motivi oggettivi connessi alla gravidanza, non possa prendere servizio essendo sufficiente a tal fine fare riferimento al provvedimento di nomina.
In definitiva se la nomina giunge durante il congedo di maternità/paternità e senza assunzione di servizio il rapporto di lavoro si instaura lo stesso.
Come comportarsi con la scuola di destinazione
Dopo i suindicati chiarimenti manca solo di capire come l’insegnante neoimmessa debba comportarsi nei confronti della scuola dove ha appena ottenuto la titolarità.
Al riguardo va precisato che l’interessata dovrà comunicare alla scuola il suo status inviando il certificato del ginecologo da cui si evince la data presunta del parto e il mese di gravidanza. Se, invece, ha già partorito e si trova nei tre mesi post-partum dovrà inviare il certificato attestante il parto avvenuto.