Sono in corso le immissioni in ruolo 2023/24: conclusasi la fase ordinaria si passa a quella straordinaria dalla I fascia delle GPS sostegno ed elenchi aggiuntivi. Al via oggi, 9 agosto, la procedura relativa alla mini call veloce. Molti sono i dubbi dei docenti neo assunti in merito ai vincoli a cui sono sottoposti e all’accesso alla mobilità. Il sindacato FLC CGIL ha sintetizzato l’attuale contesto in una scheda riepilogativa.
Immissioni in ruolo 2023/24 e mobilità
Come abbiamo più volte precisato, le immissioni in ruolo 2023/24 prevedono varie procedure: i docenti neo assunti attraverso la fase straordinaria e dal concorso straordinario bis stipuleranno un contratto a tempo determinato, che e solo a seguito del superamento con esito positivo dell’anno di prova e della prova finale prevista si trasformerà in ruolo. Tali docenti, pertanto, non hanno i requisiti per poter accedere alla mobilità se non prima otterranno la nomina a tempo determinato. I neoassunti da GAE e GM, invece, stipulano un contratto a t.i. già dal 1° settembre e per essi vige il vincolo triennale di legge. La FLC CGIL ha sintetizzato la questione:
“Il DL 44/2023 ha modificato il comma 3 dell’art. 399 del DLgs 297/94 ove si prevede, a partire dall’a.s. 2023/2024 che i docenti neoassunti di tutti i gradi di istruzione che abbiano superato con valutazione positiva l’anno di formazione e prova, siano tenuti ad un vincolo di permanenza nella scuola di assunzione, nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni scolastici, compreso l’anno di prova. Al vincolo si deroga nei casi di sovrannumero o esubero o grave disabilità personale e di assistenza per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Durante i tre anni di validità del vincolo, i docenti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione nella stessa provincia di titolarità”.
L’art. 34 comma 8 del CCNL 2019/21
I docenti neo assunti con le immissioni in ruolo 2023/24 beneficeranno di un importante “allentamento” della legge previsto dall’art.34 comma 8 del nuovo CCNL 2019/21: “Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del d.lgs n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992”.
Il sindacato, infine, ha ribadito che lo scopo è quello di “smontare un vincolo che nulla garantisce in termini di continuità didattica e fallisce il suo obiettivo di anno in anno, nonostante l’incomprensibile resistenza della politica”.