Incontri collegiali docenti
organi collegiali

Docente con contratto part time e gestione delle ore da svolgere per gli organi collegiali. Una nostra lettrice ci domanda: “Buongiorno, vorrei sapere con un contratto part time (11 ore più 1 di programmazione) quante ore di riunioni devo fare durante l’anno? È vero che la programmazione è dimezzata? I collegi docenti dovrò farli tutti? E per tutte le altre riunioni come funziona? Grazie.” Ha risposto al quesito l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

Attività che rientrano nella funzione docente

Sono attività rientranti nella funzione docente:

1) le attività di insegnamento: sono obbligatorie e previste nella misura di 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 22 ore settimanali nella scuola elementare, più 2 ore di programmazione settimanale, 18 ore settimanali nella scuola secondaria di primo e secondo grado (art. 43, comma 5, CCNL 2019-21).

2) le attività funzionali all’insegnamento: sono obbligatorie e previste nella misura massima di 40 ore per “la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative” e di ulteriori 40 ore per “la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione” (art. 44 CCNL 2019-21).

3) le ore eccedenti e le attività aggiuntive, non sono obbligatorie e sono retribuite.

Il part time

Com’è noto il part time è una tipologia di contratto di lavoro subordinato flessibile, caratterizzato da un orario di lavoro inferiore rispetto al tempo pieno. Ne può usufruire sia io personale a tempo determinato che il personale a tempo indeterminato (CCNL 2019-21: art. 39, comma 4 per i docenti; art. 61, comma 6, per il personale ATA) e può essere orizzontale (prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi), verticale (prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno, distribuita in almeno 3 giorni settimanali ai sensi dell’art. 7, comma 2, C.M. 449/1997), misto (combinazione del parti time orizzontale e verticale) (art. 108, comma 2, CCNL 2019-21).

L’art. 4, comma 1, dell’OM. N 55/98, dispone che la prestazione a tempo parziale deve essere pari ad almeno al 50% dell’orario pieno, salvaguardando il principio dell’unicità del docente. Tuttavia, la riduzione dell’orario di insegnamento nella misura appena indicata non comporta una riduzione proporzionale dell’orario delle attività funzionali all’insegnamento.

La pronuncia della Cassazione

Sul punto, infatti, è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7320 del 14.03.2019 chiarendo che “Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base delle disposizioni dettate dai CCNL 4.8.1995, art. 46, 24.7.2003, art. 36, e 29.11.2007, art. 39, nonché dall’O.M. 23.7.1997, art. 7, ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, di cui all’art. 42, comma 3, lett. a) CCNL 1995, art. 27, comma 3, lett. a) CCNL 2003, art. 29, comma 3, lett. a) CCNL 2007, con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento”.

In particolare, la Corte è giunta a tale conclusione partendo dal disposto dell’art. 7, comma 7, dell’O.M. 23 luglio 1997, n. 449, ai sensi del quale “le ore relative alle attività funzionali all’insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale. Restano, comunque, fermi gli obblighi di lavoro di cui all’art. 40, e art. 42, commi 2 e 3 del CCNL. Per quanto attiene alle attività di cui all’art. 42, comma 3, lett. b) il tetto delle quaranta ore annue andrà determinato in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilito”. Ebbene, secondo la Cassazione, tale norma è assolutamente chiara nel prevedere che il docente part time è tenuto ad assicurare le attività funzionali all’insegnamento e che, quanto alle attività collegiali, solo quella prevista dall’art. 42, comma 3, lett. b), ossia la partecipazione ai consigli di classe è soggetta a riduzione proporzionale commisurata all’orario di insegnamento stabilito.

Quanto alle ore di programmazione a cui è tenuto il docente di scuola primaria in part time, la normativa (da ultimo la C.M: n. 43440 del 19.07.2023, dispone che il docente in part time è tenuto a svolgere “1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore”.

In conclusione

In conclusione, il lettore, docente in part time, dovrà partecipare a tutte le attività funzionali all’insegnamento per collegio dei docenti, programmazione e verifica di inizio e fine anno, informazione alle famiglie nel limite delle 40 ore annue, e ciò anche se la riunione è calendarizzata in giornata diversa da quelle di insegnamento, mentre avrà diritto alla riduzione proporzionale dell’orario per la partecipazione ai consigli di classe. Sarà, inoltre, tenuto a svolgere 1 ora di programmazione didattica a settimana.