Pensioni
Calcolatrice

“Ai fini pensionistici sono calcolabili gli anni di servizio pre-ruolo prestato in scuole paritarie, con contributi pagati dal datore di lavoro?” E’ la domanda posta da una lettrice, che aggiunge scrivendo alla rubrica L’avvocato risponde: “Mi è stato detto che bisogna riscattarli. Qual è la giusta prassi?” Risponde al quesito l’Avvocato Maria Rosaria Altieri, che inizia illustrando le gestioni previdenziali nella scuola pubblica e nella scuola paritaria. Per i dipendenti degli Istituti scolastici i contributi previdenziali vengono versati all’INPS:

  • per i dipendenti delle scuole statali, a seguito della soppressione dell’INPDAP dal 01.01.2012 (L. n. 214/2011) e del trasferimento delle relative finzioni all’INPS, i contributi previdenziali vengono versati all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici;
  • per i dipendenti delle scuole paritarie, queste, essendo enti di carattere privatistico, versano i contributi previdenziali all’INPS Gestione Privata.

Il servizio valutabile ai fini pensionistici

L’anzianità contributiva complessiva utile ai fini della pensione – scrive l’Avvocato Altieri – comprende l’anzianità effettiva derivante da attività lavorativa e altri servizi e/o periodi valutabili d’ufficio o riconosciuti utili in seguito a domanda (dunque l’anzianità contributiva può non coincidere con la valutazione dei servizi effettuata nella ricostruzione della carriera). È valutabile d’ufficio il servizio militare e servizio civile, servizio utile ex-sé, per la cui valutazione non è necessario presentare domanda, ma solo idonea certificazione dalla quale risulti l’inizio del servizio e la data di congedo.

La valutazione a domanda: riscatto, computo e ricongiunzione

Quanto ai periodi valutabili a domanda, a seconda del tipo di servizio di cui si chiede la valutazione, sono previsti diversi tipi di procedimento di valutazione:

  • riscatto: è oneroso e consente di riconoscere ai fini della pensione periodi non coperti da contribuzione o non valutabili in base ad altre disposizioni (es. riscatto della laurea);
  • computo: è gratuito e consente di trasferire i contributi versati per supplenze brevi antecedenti al 1° Gennaio 1988, accreditati nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti anziché nella gestione statale;
  • ricongiunzione (art. 2 Legge 29/1979): è onerosa e consente a chi ha posizioni assicurative aperte in diverse gestioni previdenziali, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi in un’unica gestione per l’ottenimento della pensione.

Con particolare riferimento ai lavoratori della scuola, possono essere ricongiunti all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici i contributi versati all’INPS Gestione privata per i dipendenti delle scuole paritarie (un particolare tipo di ricongiunzione gratuita è prevista per gli Insegnanti Asilo e Scuole Elementari Parificate).

La totalizzazione e il cumulo gratuito

Alternative alla ricongiunzione onerosa per chi vuole riunire posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, sono la totalizzazione (prevista dal D.Lgs n. 42/2006) e il cumulo gratuito (previsto dalla L. n. 232/2016), entrambi gratuiti ma con caratteristiche diverse:

  • la totalizzazione ha il vantaggio di consentire di sommare anche contributi coincidenti presenti in diverse gestioni, ma presenta lo svantaggio di dover attendere 18 mesi dal raggiungimento dei requisiti richiesti per ottenere la pensione ed inoltre non viene riconosciuta l’integrazione al minimo del trattamento pensionistico;
  • il cumulo gratuito è caratterizzato da un meccanismo simile a quello della totalizzazione, senza, però, dover attendere la finestra di 18 mesi per la decorrenza della pensione.

In definitiva, la risposta

Alla luce di queste precisazioni si può rispondere al quesito posto dal lettore affermando che gli anni di servizio preruolo svolti nella scuola paritaria sono senz’altro utilizzabili a fini pensionistici, a domanda, attraverso la ricongiunzione, la totalizzazione, oppure il cumulo gratuito.