informativa circolare supplenze a.s 2023/24
informativa circolare supplenze a.s 2023/24

La circolare annuale delle supplenze fornisce le le indicazioni sul conferimento delle supplenze al 31/8 (annuali) e al 30/6 (fino al termine delle attività didattiche) da GaE e GPS, ma anche sul conferimento delle supplenze temporanee. In questo articolo riportiamo quanto si legge nella nota ministeriale del 19 luglio scorso, in cui sono state date tutte le indicazioni in merito alle supplenze e come vengono assegnate. Alcuni punti rimandano all’OM 112 del 2022, che potete consultare cliccando sul link.

Supplenze 2023/24: le tipologie

Nella circolare leggiamo che il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2023/24 sarà disposto secondo le seguenti tipologie:

  • a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto;
  • b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
  • c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Da dove si attinge per le supplenze?

La circolare continua spiegando che per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo, sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (di seguito GPS), costituite in attuazione dell’ordinanza ministeriale 112/2022. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11 dell’Ordinanza ministeriale 112/2022. Per le supplenze temporanee di cui alla lettera c), si utilizzano le Graduatorie di Istituto.

Chi decide il destinatario della supplenza?

L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto. Per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze, si rimanda integralmente a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 dell’Ordinanza ministeriale 112/2022 e, per quanto riguarda le sanzioni, all’articolo 14 della medesima Ordinanza. Si ricorda altresì che, ai sensi dell’articolo 12, comma 6, dell’Ordinanza ministeriale, contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli Uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.

Si richiama infine quanto previsto all’articolo 8 dell’Ordinanza: l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate. Al termine dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente quanto accertato, per i conseguenti adempimenti richiamati nella medesima Ordinanza.