Supplenze docenti per l’anno scolastico 2023/24, l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria, viste le numerose richieste pervenute, ha deciso di pubblicare la Nota N. 11180 contenente alcuni chiarimenti riguardanti, in particolar modo, l’utilizzo dell’ex articolo 36 del CCNL 2006-2009. L’Ufficio Scolastico ha riportato anche alcuni esempi.
Supplenze 2023/24, Nota N. 11180 dell’USR Umbria su applicazione ex articolo 36
L’USR Umbria, nella nuova Nota, ha spiegato che l’articolo 3, comma 3 del D.M. n. 138 del 13 luglio 2023 ha stabilito che il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato. Pertanto, i docenti che, nell’anno scolastico 2023/24 dovranno svolgere l’anno di prova non potranno usufruire dell’aspettativa ex articolo 36 CCNL 2006-2009 per accettare un incarico di supplenza. Inoltre, viene menzionata la Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito N. 43440 del 19 luglio 2023 dove viene chiarito che, per l’anno scolastico 2023/24 valgono le disposizioni di cui all’articolo 36 CCNL 2006-2009, con la suddetta precisazione.
In base alle disposizioni dell’ex articolo 36, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. Pertanto, ad eccezione dei docenti che nell’anno scolastico 2023/2024 dovranno svolgere l’anno di prova, per i quali è preclusa la possibilità di accettare incarichi di supplenza, i docenti di ruolo potranno accettare supplenze per altre classi di concorso o per altri ordini o gradi di istruzione, sia su posto intero che su spezzone, purché con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto.
Poiché il sostegno non costituisce un’autonoma classe di concorso, ma una “tipologia di posto”, non sarà possibile accettare supplenze su posto di sostegno nello stesso grado di titolarità. Ciò vale anche nel caso in cui la supplenza su posto di sostegno fosse attribuita da graduatoria incrociata il cui punteggio è preso da classe di concorso diversa rispetto a quella di titolarità, in quanto a nulla rileva la modalità di attribuzione della supplenza, stante la previsione, ai sensi dell’articolo 36, della possibilità di accettare supplenze unicamente su diverso ordine, grado o classe di concorso, ma non su diversa tipologia di posto.
Pertanto, i docenti di ruolo su posto comune potranno accettare supplenze su posto di sostegno esclusivamente in ordine o grado diverso rispetto a quello di titolarità e i docenti di ruolo su posto di sostegno potranno accettare supplenze su posto comune esclusivamente in ordine o grado diverso rispetto a quello di titolarità. Nella Nota, poi, vengono riportati diversi esempi pratici che chiariscono ulteriormente la normativa esposta. A questo indirizzo è possibile consultare il testo integrale della Nota pubblicata dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria.