Si stanno svolgendo le immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico 2023/24: tutti i docenti che hanno ottenuto o otterranno nei prossimi giorni una nomina a tempo indeterminato o determinato, ma finalizzato al ruolo sul sostegno, saranno sottoposti al vincolo quinquennale: di cosa si tratta? Come viene calcolato e cosa è possibile fare durante i 5 anni di blocco? Si conteggia una sola volta? Considerati i tanti dubbi dei futuri neo assunti, cerchiamo di fare chiarezza insieme qui di seguito.
Chi è sottoposto al vincolo quinquennale
L’art.23 comma 7 del contratto sulla mobilità stabilisce quanto segue: “Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti. […]”. Tutti i docenti di sostegno, quindi, hanno il vincolo quinquennale e non possono pertanto richiedere il trasferimento su materia per 5 anni.
Attenzione però: sono sottoposti a tele vincolo non solo i docenti neo immessi in ruolo dalla I fascia delle GPS sostegno o attraverso la procedura della mini call veloce (attualmente in atto), ma anche coloro che hanno ottenuto un trasferimento da posto comune a sostegno. Nello stesso modo, anche chi ha richiesto passaggio di ruolo da un grado di istruzione all’altro, ad esempio da sostegno scuola secondaria di I grado a secondaria II grado, dovrà rinnovare il vincolo di permanenza per altri 5 anni. Stessa cosa avviene anche a quei docenti che, immessi sul sostegno, trasferiti su posto comune, decidono di ritornare sul sostegno: anche in questo caso, il blocco si ripete.
Come avviene il calcolo del quinquennio e cosa è possibile fare durante il quinquennio
Il vincolo quinquennale decorre dall’anno scolastico di immissione in ruolo con titolarità sul sostegno o, per i docenti che hanno preso parte alla mobilità, dall’anno scolastico in cui si è ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno. Nei casi di passaggi di ruolo da sostegno a sostegno, invece, si calcolerà dall’anno in cui si è ottenuto tale passaggio.
In caso di nuove immissioni in ruolo dalla fase straordinaria, l’anno da cui occorre iniziare il calcolo è quello relativo alla decorrenza giuridica del contratto: pertanto, per i neo immessi in ruolo a settembre 2023 attraverso la procedura straordinaria di assunzione, l’anno da considerare è il 2023/24, anche se ancora il rapporto di lavoro è a tempo determinato. Nel quinquennio, inoltre, si conteggia anche l’a.s. in corso.
Durante il vincolo quinquennale, se non sottoposti ad altri vincoli così come previsti dalla legge in vigore, i docenti possono partecipare alla mobilità territoriale, professionale e presentare domanda di assegnazione provvisoria (sempre sul sostegno).