Novità in arrivo per quanto riguarda i permessi per il personale docente assunto al 31 agosto e al 30 giugno secondo quanto indicato dall’ipotesi del nuovo CCNL firmato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dalle organizzazioni sindacali, eccezion fatta per la UIL Scuola. Per l’entrata in vigore di tali disposizioni, naturalmente, si attende la firma definitiva che produce la trasformazione da ‘ipotesi contrattuale’ a nuovo contratto.
Docenti supplenti al 31 agosto e al 30 giugno, cosa cambia con l’ipotesi nuovo CCNL: le novità in arrivo
Tra le novità contenute nell’ipotesi del nuovo CCNL, c’è quella relativa alla fruizione e alla retribuzione dei permessi per motivi personali o familiari, riguardanti il personale docente assunto a tempo determinato al 31 agosto o al 30 giugno.
Permessi retribuiti per motivi personali o familiari
Al comma 12 dell’articolo 35 dell’ipotesi del nuovo CCNL, infatti, si legge: ‘Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).
Una delle novità introdotte dall’ipotesi di CCNL riguarda i permessi per motivi personali o familiari, in quanto diversamente dal precedente CCNL, vengono riconosciuti anche al personale assunto con contratto a tempo determinato sino al 30 giugno e al 31 agosto. Sono compresi anche gli IRC assunti con contratto annuale, ossia sino al 31 agosto.
Cambia la disposizione per le supplenze brevi e saltuarie
I tre giorni di permesso retribuito riguardano, però, solo i docenti assunti con contratto al 31 agosto e al 30 giugno. Infatti, come si legge nell’ipotesi del nuovo CCNL, ai docenti con contratto di supplenza breve e saltuaria sono concessi permessi non retribuiti, sino ad un massimo di sei giorni per anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Al comma 13 del suddetto articolo 35, infatti, si legge: ‘Al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato diverso da quello di cui al comma 12 sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2 del CCNL 29/11/2007’.
Per quanto concerne i permessi per la partecipazione a concorsi od esami, sono concessi a tutti i docenti assunti con contratto a tempo determinato, sia esso sino al 31 agosto, al termine delle attività didattiche o con supplenza breve e saltuaria, i permessi non retribuiti per la partecipazione a concorsi o esami. A questo indirizzo, è possibile consultare il testo integrale dell’ipotesi del nuovo CCNL.