Docente e anno di prova
Docente e l'anno di prova

Sono ancora in corso le immissioni in ruolo con la procedura straordinaria dalla I fascia delle GPS sostegno e relativi elenchi aggiuntivi  per il prossimo anno scolastico 2023/24: ancora pochi giorni e chi ancora non ha avuto assegnata la sede conoscerà la scuola in cui dovrà affrontare l’anno di prova. Chi è obbligato a svolgerlo? Chi invece non è tenuto a effettuarlo?

Riferimenti normativi

Il Decreto Ministeriale n.226/2022, emanato a sua volta ai sensi dell’articolo 1/118 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dell’articolo 13/1 del D.lgs. n. 59/2017 e dell’articolo 44, comma 1 – lettera g), del DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, disciplina il percorso di formazione e l’anno di prova per tutti i docenti neo immessi in ruolo. Novità assoluta è l’introduzione lo svolgimento di un test finale e di un colloquio che si svolgerà alla presenza di un Comitato per la valutazione dei docenti.  

Ricordiamo che i docenti assunti attraverso la procedura ordinaria, dopo il superamento dell’anno di prova, otterranno la conferma in ruolo. I neo immessi dalla I fascia delle GPS sostegno, invece, dopo aver superato il suddetto anno, avranno contestualmente l’immissione e la conferma in ruolo: questi docenti, inoltre, devono svolgere anche una lezione simulata dinnanzi al Comitato. Ricordiamo anche che il percorso può essere ripetuto solo una volta, in caso di mancato superamento.

Chi deve svolgere l’anno di prova e chi no

In base a quanto stabilito dal DM n. 226/2022, i docenti che sono obbligati allo svolgimento dell’anno di prova sono i seguenti:

  • chi è al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito (GAE o GM), che aspirino alla conferma nel ruolo;
  • chi ha ottenuto il passaggio in ruolo attraverso la mobilità professionale;
  • coloro i quali, per giustificati motivi, ha richiesto di rinviare l’anno di prova o chi non l’ha potuto completare;
  • chi non l’ha superato;
  • i vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del D.lgs. 59/2017, al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.

In base a quanto stabilito dalla Nota n. 39972 del 15 novembre 2022 , non sono tenuti a svolgere l’anno di prova tutti quei docenti che l’hanno già superato per lo stesso grado di istruzione in cui è stato precedentemente immesso in ruolo. Ad esempio, chi ha ottenuto il trasferimento da posto di sostegno a posto comune non dovrà svolgerlo. O chi precedentemente immesso in ruolo su una classe di concorso che ha regolarmente svolto e superato il periodo di formazione, non dovrà ripeterlo se immesso in altra c.d.c. da altra procedura selettiva ma nello stesso grado.