Capita che si abbia difficoltà a decidere se accettare un incarico immediatamente, oppure convenga attendere una possibilità futura da graduatoria diversa. Una lettrice ci scrive: “Salve, sono stata chiamata per l’anno di prova nel sostegno per la secondaria di II grado in una scuola molto distante da casa ma questo non è un problema per il ruolo si può fare!) e oltre a fare richiesta di nove ore perché quest’anno avrò anche un lavoro nel privato ho un altro problema. Sono anche iscritta alla GM del Friuli per la mia classe di concorso per aver superato l’ordinario 2020 ed essendo in buona posizione (sono la sedicesima considerando che quest’anno ne hanno assunti 22) potrei essere chiamata nei prossimi due anni (vincitori PNRR permettendo). Ora, se io accettassi l’anno di prova sul sostegno sarei vincolata per 5 anni e i prossimi due anni non potrei fare l’anno di prova sulla mia c.d.c? Se rinuncio all’anno di prova sul sostegno decado sia da GPS su sostegno che da c.d.c. (quindi non posso fare supplenze), che da GM?”.
Ruolo da GPS I fascia: quale vincolo?
Risponde al quesito il prof Carlo Manna che scrive: Gentile lettrice, se lei accetta il ruolo da GPS I fascia sostegno nel 2023/2024, una volta superato l’anno di prova, sarà sottoposta al vincolo triennale così come stabilito dall’art. 13 comma 5, del d.lgs. 59/2017 (anno di prova e immissione in ruolo): “[…] Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova”. Sempre lo stesso articolo asserisce che: “in caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica dove ha svolto il periodo di prova”.
Quindi il docente che supera l’anno di prova, è cancellato da ogni altra graduatoria di merito, di istituto o a esaurimento in cui è inserito. Curioso è il fatto che nell’articolo non vengano citate esplicitamente le GPS; è probabile che la scelta di lasciar fuori le GPS dal depennamento segua la logica che consente ai docenti assunti in ruolo di poter fruire dell’art. 36 del CCNL 2007 (e quindi accettare supplenze in un diverso grado ovvero in un diverso posto/classe di concorso, rispetto a quelli di titolarità, sebbene ciò non sia possibile prima di aver svolto l’anno di prova in virtù di quanto dispone il MIM nel DM 138/2023).
In caso di rinuncia
Nel caso in cui lei dovesse rinunciare al ruolo da Gps I fascia sostegno (con riferimento alla I fascia e agli elenchi aggiuntivi), dal momento che quest’anno (2023/2024) è prevista la procedura straordinaria di assunzioni da queste graduatorie per il sostegno, la rinuncia comporta l’esclusione dalla stessa procedura, ma verrà mantenuta la posizione in graduatoria per il conseguimento di incarichi annuali di supplenza; in questo caso non sarà depennata da G.M. del concorso ordinario 2020.
Prof Carlo Manna (Gilda-Avezzano)