Punto di domanda
Punto di domanda

Corso 30 CFU: dà diritto all‘inserimento nella I Fascia delle GPS al momento dell’aggiornamento 2024? Una lettrice ci scrive: “Buongiorno, sono un’insegnante teorico-pratica (ITP) classe di concorso B023, sono inserita nella II fascia nelle graduatorie provinciali per incarichi e supplenze. Ho svolto con il passato anno scolastico i tre anni tutti nella stessa fascia di concorso B023. Visto che nella prossima primavera vi sarà l’aggiornamento delle graduatorie provinciali, mi chiedo: con l’effettuazione del corso da 30 CFU che prossimamente dovrebbe partire, potrò, oltre a partecipare ad eventuale concorso straordinario ter, iscrivermi in prima fascia GPS?”. Risponde il prof Carlo Manna.

Inserimento nella I fascia GPS dopo corso per 30 CFU

Gentile lettrice -scrive il prof Manna – la risposta è affermativa. Il docente che negli ultimi cinque anni ha svolto tre anni di servizio di cui uno
specifico, come consegue l’abilitazione? I precari storici, ovvero i docenti che possiedono almeno 3 annualità di servizio negli ultimi 5 anni
scolastici, potranno accedere al concorso senza possedere ulteriori crediti e senza abilitazione. Giova sottolineare, comunque, che almeno un’annualità di servizio dev’essere svolta nella specifica classe di concorso ovvero tipologia di posto di partecipazione. Qualora l’aspirante
docente dovesse superare il concorso, sarà chiamato ad acquisire almeno 30 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA). Il superamento della prova finale del percorso universitario di formazione iniziale permetterà ai docenti tirocinante di conseguire l’abilitazione all’insegnamento.

Chi può partecipare al concorso?

L’Art.5, comma1, del d.lgs. 59/2017 ( Capo II, Accesso ai ruoli a tempo indeterminato e procedure concorsuali, requisiti di partecipazione al concorso) stabile che: “Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso”.

“Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso (art.5, comma 2); “Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” (art.5, comma 3);

“La partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124” (art.5, comma 4).

Conclusioni

In virtù dell’art 13, comma 2 del d.lgs. 59/2017 (anno di prova e immissione in ruolo) i vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento ed abbiano partecipato alla procedura concorsuale in forza dell’articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato, e su richiesta a part-time, con l’ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e acquisiscono, in ogni caso, 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis con oneri a proprio carico.

Con il superamento della prova finale del percorso universitario di formazione iniziale i docenti conseguono l’abilitazione all’insegnamento di cui all’articolo 2-ter. Conseguita l’abilitazione, i docenti sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.