Sarà questione di pochi giorni e gli uffici scolastici inizieranno a pubblicare il primo bollettino di nomina a tempo determinato dalle Gps. Nel momento in cui l’algoritmo andrà a ‘leggere’ le preferenze espresse dagli aspiranti dovrà anche tenere conto di coloro che godono della riserva ex legge 68/99, vale a dire di quegli aspiranti che rientrano nelle cosiddette ‘categorie protette’. Queste ultime avranno diritto di precedenza a prescindere dal punteggio. Vediamo di seguito cosa è cambiato per l’a.s 2023/2024.
Cosa dice la circolare
Il riferimento lo troviamo nella circolare n. 3440 del 19 luglio 2023, la quale afferma che ai fini del conferimento delle supplenze da GPS o dalle graduatorie di cui all’articolo 12, comma 9, dell’Ordinanza ministeriale, tenuto conto dei differenti requisiti di coloro che sono inseriti nella prima e nella seconda fascia, gli aspiranti titolari di riserva dei posti saranno trattati nel corso delle operazioni delle graduatorie in cui sono inseriti.
Pertanto l’algoritmo in questo caso, come già avvenuto per le nomine da GPS sostegno con riferimento agli aspiranti inseriti a pieno titolo, terrà conto innanzitutto della divisione in prima e seconda fascia e, all’interno della prima, con l’a.s 2023/24 verrà rispettato anche l’ordine in base alle fasce 1A, 1B, 1C, 1D.
Quote di riserva
Ai fini del calcolo sul 50% da destinare alle supplenze dei candidati riservisti devono essere presi in considerazione solo i posti ad orario intero, nei limiti della capienza del contingente provinciale.
Le aliquote applicate sono le seguenti:
- una quota pari al 7% del numero degli occupati a tempo indeterminato, riservata alle persone con disabilità (invalidi);
- una quota pari all’1% del numero degli occupati a tempo indeterminato, riservata a: orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.
A queste categorie si aggiunge quella degli insegnanti non vedenti, ex art. 61 della legge n. 270/1982, i quali hanno diritto di un’ulteriore quota di riserva (in aggiunta a quella suddetta) pari al 2% e non meno di 2 posti annualmente assegnabili a livello provinciale