presa di servizio e firma contratto Gps
presa di servizio e firma contratto

Presa di servizio 1° settembre per i docenti, in merito all’effettuazione della presa di servizio da parte del personale docente, occorre distinguere tra chi sarà tenuto a recarsi a scuola e chi, invece, non sarà tenuto a tale adempimento. Occorre premettere, ad ogni modo, che nel caso in cui il docente risulti impossibilitato a prendere servizio il 1° settembre per i casi contemplati dalla normativa (come infortunio, malattia, maternità), potrà differire la presa di servizio, come indicato anche dalla Circolare annuale sulle supplenze 2023: questa normativa riguarda, quindi, anche i docenti con contratto a tempo determinato al 30 giugno e al 31 agosto.

Presa di servizio docenti 1° settembre, per chi non è prevista

I docenti che per l’anno scolastico 2023/24 non hanno cambiato scuola di titolarità e che nel precedente anno scolastico hanno svolto servizio nella stessa scuola non dovranno presentarsi il 1° settembre per la presa di servizio. Inoltre, l’adempimento non è previsto nei casi di maternità: in questo caso il rapporto di lavoro si perfeziona con la semplice accettazione della nomina, sia essa con contratto a tempo indeterminato che determinato. Tuttavia, i docenti che non sono tenuti a prendere servizio il 1° settembre, dovranno presentarsi comunque a scuola nel caso di riunioni collegiali e/o altre attività deliberate. 

Presa di servizio, chi invece è tenuto a presentarsi a scuola il 1° settembre

Chi, invece, dovrà presentarsi a scuola per la firma della presa di servizio il 1° settembre? Sono tenuti a tale adempimento, naturalmente, tutti i docenti neoimmessi in ruolo, come pure chi ha ottenuto l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione o un trasferimento o un passaggio di ruolo/cattedra. Inoltre, si devono recare a scuola coloro che sono stati nominati dalla prima fascia GPS sostegno e relativo elenco aggiuntivo. Lo stesso discorso vale per chi farà rientro nella propria scuola di titolarità dopo un’assegnazione provvisoria o un’utilizzazione effettuata durante lo scorso anno scolastico, chi ha prestato servizio come supplente secondo quanto disposto dall’articolo 36 del CCNL 2007 e rientra nella scuola di titolarità, chi rientra dal collocamento fuori ruolo e chi rientra, invece, da aspettative e da congedi straordinari (ovvero personale che non ha prestato servizio nello scorso anno scolastico).

Inoltre, sono tenuti a presentarsi a scuola chi è stato assunto a tempo determinato nell’anno scolastico 2022/23 e ha ottenuto il ruolo dal 2023/24, vale a dire i docenti assunti dalle GM del concorso straordinario bis e dalla prima fascia GPS sostegno. Infine, devono presentarsi a scuola, naturalmente, tutti coloro che sono stati nominati per un incarico di supplenza al 31 agosto o al 30 giugno 2024