GPS sostegno
GPS sostegno

Nomine finalizzate al ruolo da prima fascia GPS sostegno e mini call veloce, uno dei quesiti che si stanno ponendo i docenti che hanno partecipato ad entrambe le procedure è quello riguardante la rinuncia alla prossima procedura informatizzata relativa al conferimento delle supplenze. I diretti interessati, infatti, hanno provveduto, entro il 31 luglio, ad inviare domanda per l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato.

Nomine finalizzate al ruolo da prima fascia GPS sostegno e mini call veloce, chiarimenti su rinuncia a procedura attribuzione supplenze

Per fare chiarezza sulla questione, occorre fare riferimento a quanto indicato dalla Nota N. 41914 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dove si legge: ‘a valle della “call veloce” da GPS, gli Uffici provinciali devono comunicare a sistema i posti residui disponibili scuola e tipo posto. I nominati dal procedimento della “call veloce” da GPS (di cui al punto precedente) saranno esclusi dalla platea di INS in quanto già nominati da tale procedimento amministrativo’.

Pertanto, secondo questa indicazione, chi ha presentato domanda per un incarico di supplenza ma successivamente ha ottenuto una nomina da prima fascia GPS sostegno o da mini call veloce, non è tenuto a formulare rinuncia per la procedura riguardante il conferimento delle supplenze. Tutto ciò è dovuto al fatto, come si legge nell’estratto della suddetta Nota N. 41914, che l’esclusione dalla procedura INS avviene automaticamente. Gli Uffici provinciali, infatti, prima dell’attivazione del primo turno di nomina, dovranno escludere tutti i nominati da prima fascia GPS sostegno e da mini call veloce

E chi è stato nominato da GM concorsi o da GAE?

Una situazione diversa, invece, è quella che riguarda i docenti che hanno ricevuto una nomina da GM concorsi o da graduatorie ad esaurimento: in questo caso, viene raccomandato il ritiro della domanda, ritiro che dovrà essere predisposto prima della data di avvio dell’elaborazione informatica dell’algoritmo ministeriale. È opportuno sottolineare, infine, che, secondo quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 3 del DM N. 138/2023, il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare nomine a tempo determinato’.