Invio MAD da parte di docenti inseriti nelle GPS. Com’è noto, negli ultimi anni esiste il divieto per chi è inserito nelle graduatorie provinciali per le supplenze di inviare la domanda di messa a disposizione. Una lettrice ci scrive: “Salve, sono inserita nelle gps della provincia di Monza e della Brianza (io vivo nel Lazio) ma, per motivi familiari gravi lo scorso anno non ho potuto accettare l’incarico annuale che avevo ricevuto. Fortunatamente sono riuscita a lavorare, sebbene in maniera altalenante, in una scuola privata. Quest’anno mi trovo nella stessa situazione e so già che, qualora mi venisse conferito, non potrò nuovamente accettare l’incarico nella provincia selezionata in fase di aggiornamento. So che lo scorso anno il ministero non ha concesso deroga per invio Mad in altra provincia e per quest’anno bisogna aspettare novità in proposito. Qualora non dovesse esserci la deroga, per poter inviare Mad dovrei necessariamente cancellarmi dalle gps per inserirmi nuovamente nel 2024 o mi conviene attendere eventuali sviluppi? O ancora invio ugualmente Mad senza cancellarmi (in questo caso, però, sono previste sanzioni?” Risponde alle domande l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.
La normativa sulle MAD
La disciplina relativa al conferimento delle supplenze per il prossimo anno scolastico 2023-24 è contenuta nella cd. Circolare annuale delle supplenze, la n. 43440 del 19.07.2023, con oggetto “Anno scolastico 2023/2024 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A” che contiene l’espresso divieto per il docente inserito nelle GPS di presentare la MAD (in qualunque provincia). Invero, al paragrafo n. 2, relativo al “2. Conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo”, in calce a pag. 4, recita che:
“Si evidenzia che, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, anche delle scuole viciniori, il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra i docenti abilitati e i docenti specializzati; successivamente, tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in ulteriore subordine, che lo stanno conseguendo. In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione, nonché la dichiarazione esplicita dell’interessato di non essere inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’Ordinanza ministeriale, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14 dell’Ordinanza ministeriale 112/2022”.
Conferma del divieto
Tale divieto è contenuto anche nell’art. 13, comma 23, dall’OM n. 112/2022 (disciplinante l’aggiornamento delle GPS per il biennio 2022/2024), ai sensi del quale “23. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 5 e 6, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in subordine, che lo stanno conseguendo”.
Dunque, ad oggi, anche per il prossimo anno scolastico, così per lo scorso, non sono previste deroghe al divieto di presentare la MAD per chi è inserito nelle GPS, anche di altra provincia. Si ricorda che l’unica deroga a tale divieto è stata prevista dalla nota n. 29502 del 27 settembre 2021, che, per il solo a.s. 2021/22, per fronteggiare l’emergenza sanitaria, ha consentito in via eccezionale, di procedere alla nomina del personale docente messosi a disposizione anche se incluso in GPS o in graduatorie di istituto di altre province (con l’esclusione, dunque, della provincia di iscrizione delle graduatorie).
La violazione del divieto e le sanzioni
Quanto alle sanzioni, né l’O.M. n. 112/2022, né la Circolare annuale sulle supplenze n. 43440 del 19.07.2023 hanno previsto sanzioni nei confronti del docente che pur inserito in GPS, accetti un incarico da MAD. Tuttavia, si legge nella Circolare n. 43440/2023 che il docente che presenta la MAD deve rendere un’apposita “autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000” “di non essere inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia”. È ovvio che qualora si rendesse una dichiarazione mendace, il docente si esporrebbe a responsabilità penale.
Cancellazione dalle GPS
Quanto alla possibilità di cancellarsi dalle GPS, né l’O.M. n. 112/2022, né la Circolare n 43440/2023 prevedendo tale possibilità, tuttavia neppure la escludono, tanto è vero che in passato alcuni USP hanno accolto le istanze di cancellazione presentate dai docenti. Peraltro, la domanda di cancellazione dalle GPS presentata per il prossimo anno scolastico potrebbe avere un minore impatto sulla posizione futura del docente, in quanto avrebbe valore solo per l’a.s. 2023/24, atteso che nel 2024/25 ci sarà l’aggiornamento biennale e dunque, ci sarà la possibilità di reinserirsi in GPS.
Alla luce di quanto appena detto – conclude l‘avvocato Altieri – si ritiene che per il prossimo anno scolastico la possibilità di derogare il divieto di presentare la MAD per i docenti inseriti in GPS sia assolutamente remota e che, escludendo che la lettrice possa presentare comunque la MAD (per evitare conseguenze derivanti da false autodichiarazioni), possa avanzare all’USP di competenza istanza di cancellazione dalle GPS.