Forniamo alcuni chiarimenti per i dipendenti pubblici che hanno fatto domanda per andare in pensione accedendo a Quota 103, grazie ad un quesito giunto alla nostra redazione e a cui risponde l’Avvocato Maria Rosaria Altieri. Il lettore chiede: “Sono dipendente Ente Comunale ed a giugno scorso ho fatto domanda tramite patronato all’Inps per accedere alla Quota 103. Il 24 di questo mese raggiungo il requisito dell’età (62). Alla luce di quanto sopra il periodo di ‘finestra mobile’ di sei mesi parte dal raggiungimento dei requisiti o dal giorno delle mie dimissioni al mio ente? Perché il mio ente dice che per regolamento le dimissioni posso darle 90 giorni prima di marzo 2024 (decorrenza rateo pensione) mentre l’Inps asserisce che i sei mesi decorrono dalla data di dimissione.”
La normativa sulla pensione con Quota 103
L’art. 1, comma 283, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), nel modificare l’art. 14, comma 1, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, ha inserito l’art. 14.1, che ha introdotto, in via sperimentale per il 2023, il trattamento di “pensione anticipata flessibile”, che ha previsto la facoltà di accedere alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di almeno 41 anni (c.d. pensione “quota 103”). Si tratta di una pensione anticipata con requisiti derogati rispetto alla tradizionale legge Fornero che prevede, quali requisiti per andare in pensione, 67 anni di età e 20 anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia, 42 anni e 10 mesi di contributi per la pensione anticipata (un anno in meno per le donne).
Le finestre di accesso per i dipendenti pubblici e privati
Quanto alle finestre di accesso, il citato comma 283, distingue a seconda che si tratti di lavoratori privati o autonomi e pubblici dipendenti. Quanto ai primi ai primi dispone che: “4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023. 3. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi”. Quanto ai dipendenti pubblici dispone che:
“6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell’esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell’azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:
- a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;
- b) i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma (è questo il caso che riguarda il lettore);
- c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi”.
Chi sono i pubblici dipendenti
Il comma in questione, nel disciplinare la decorrenza del trattamento pensionistico dei pubblici dipendenti, precisa che tali sono i “lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001” che ricomprende anche i dipendenti comunali, in quanto dispone che “2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”. Sul punto può leggersi anche la Circolare INPS n. 27 del 10-03-2023.
La risposta al quesito
Tanto premesso, e considerato che il termine di 6 mesi dalla maturazione dei requisiti per poter avere diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico è fissato da una Legge dello Stato (L 29 dicembre 2022, n. 197, Legge di Bilancio 2023), e considerato che un regolamento comunale non può derogare una legge dello Stato, o comunque porsi in contrasto con essa (le deroghe sono previste dalla Legge stessa, ad esempio, per il personale del comparto scuola e AFAM), il lettore avrà diritto a percepire la pensione decorsi 6 mesi dalla maturazione dei requisiti (sempre che abbia presentato la domanda di collocamento a riposo almeno 6 mesi prima).