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La regola vuole che chi percepisce l’indennità di disoccupazione (Naspi) debba sospenderla qualora l’interessato accetti l’impiego. La scriminante che determina la sospensione è però rappresentata dalla durata dell’impiego, quindi se inferiore o superiore ai 6 mesi. In questi casi la situazione varia in presenza di alcune condizioni. Ma cosa succede invece qualora il supplente non accetti la nomina dalle Gps? Facciamo chiarezza.

Naspi: cosa succede con le supplenze inferiori o superiori ai 6 mesi

Nello specifico la NASpI viene sospesa temporaneamente se si accetta una supplenza (o qualsiasi altro impiego, in generale) di durata inferiore ai 6 mesi. Il sussidio andrà quindi sospeso anche accettando una supplenza breve di 15 o 20 giorni. Si mantiene in ogni caso il diritto a percepirlo.

Qualora invece la supplenza fosse superiore ai 6 mesi va guardato il limite reddituale. Se infatti fosse superiore ai 6 mesi ma il reddito percepito è inferiore agli 8.145 euro l’anno si mantiene il diritto al percepimento. Alla chiusura del contratto l’erogazione dell’indennità riprenderà in automatico, senza bisogno che il percettore ne presenti domanda. Qualora invece il reddito indicato fosse superato si perde il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione.

Supplenza annuale Gps e rifiuto: quali conseguenze sull’indennità di disoccupazione

A seguito della nomina da Gps l’interessato sarà tenuto a comunicarlo all’INPS entro 5 giorni dalla presa di servizio. La NASpI potrà essere richiesta nuovamente, presentando una nuova domanda, quando l’interessato riacquisterà lo status di inoccupato alla scadenza del contratto (30 giugno o 31 agosto).

Va poi precisato che solitamente in caso di rifiuto di un’offerta congrua di lavoro l’interessato perde il diritto alla Naspi. In merito però alla mancata accettazione di un incarico di supplenza, occorre considerare, in primis, che l’INPS non può venire a conoscenza di un rifiuto di un’offerta di lavoro a meno che il centro per l’impiego non provveda a darne comunicazione. E la scuola o l’ufficio scolastico non provvederanno a loro volta a darne comunicazione nè all’INPS nè all’ufficio per l’impiego.

Il docente potrà quindi continuare a percepire l’indennità di disoccupazione.