Personale ATA
Personale ATA

Stanno proseguendo in questi giorni le procedure di immissione in ruolo rivolte al personale ATA inserito nelle graduatorie di I fascia (note anche come graduatorie 24 mesi), e alcuni Usp hanno anche già iniziato a convocare per gli incarichi di supplenza annuale al 30 giugno e al 31 agosto. Ma come funzionano i vincoli per i neoimmessi in ruolo? Dopo quanto tempo possono chiedere il trasferimento? Facciamo chiarezza.

Domanda di mobilità necessaria

Ad esclusione del personale DSGA il personale ATA appena entrato in ruolo non ha vincoli per quanto riguarda la presentazione della domanda di mobilità. Già durante il primo anno infatti, non appena viene aperta l’apposita finestra temporale (di solito intorno al mese di marzo), produrre la relativa domanda è necessario per confermare la sede di titolarità.

Questo perchè i neoimmessi il primo anno sono assunti su sede provvisoria. E nemmeno il periodo di prova rappresenta un vincolo, non occorrendo nemmeno che lo stesso sia portato a termine.

Quanto detto finora è stato anche confermato in occasione di uno dei Question Time tenuto da Orizzonte Scuola alcune settimane fa a cui aveva partecipato Attilio Varengo, rappresentante sindacale della Cisl Scuola, il quale, nel rispondere ad alcuni dubbi presentati dagli allora aspiranti al ruolo, aveva chiarito che “gli ATA neo immessi in ruolo sono con titolarità nel primo anno di ruolo su provincia. La domanda di trasferimento è perciò necessaria e si configura come domanda per l’acquisizione della nuova titolarità“.