Supplenze
Supplenze

Supplenze personale docente e ATA di ruolo per l’anno scolastico 2023/24, chi può accettare un incarico e a chi, invece, è preclusa questa possibilità? La segreteria nazionale di UIL Scuola, a questo proposito, ha redatto una scheda all’interno della quale vengono illustrate le disposizioni e le novità.

Supplenze personale docente e ATA 2023/24, chi può accettare un incarico e chi no

Per quanto riguarda il personale docente, i neoassunti da graduatorie ad esaurimento e da graduatorie di merito concorsuali non possono accettare eventuali incarichi a tempo determinato al 31 agosto o al 30 giugno a motivo dell’anno di formazione e prova a cui sono sottoposti (comma 3 dell’articolo 3 del DM N. 138 del 13 luglio 2023). Infatti, qui si legge: ‘Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato’. Pertanto, il docente neoimmesso in ruolo a tempo indeterminato che deve svolgere l’anno di prova non può accettare incarichi a tempo determinato ai sensi dell’art. 36 CCNL. Chi, invece, è stato assunto prima dell’anno scolastico 2023/24 potrà accettare, secondo quanto disposto dall’articolo 36 del CCNL 2007 (ancora vigente), nomine a tempo determinato al 31 agosto o al 30 giugno, sia su cattedra intera che su spezzone orario, a condizione, però, che tali supplenze riguardino classi di concorso o ordini di scuola diverso rispetto a quello di attuale titolarità.

L’articolo 36 del CCNL 2007 indica quanto segue: ‘1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purchè di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali’.

Per quanto concerne la supplenze su diversa tipologia di posto, occorre precisare che i docenti di ruolo su posto comune potranno accettare incarichi di supplenza su sostegno solo in un ordine o grado diverso rispetto a quello della titolarità. Vale anche il principio contrario, ovvero il docente di ruolo su posto di sostegno potrà accettare supplenze su posto comune esclusivamente in un ordine o grado diverso rispetto a quello di titolarità.

Personale ATA

Per quanto riguarda il personale ATA, invece, anche il personale neoimmesso in ruolo per l’anno scolastico 2023/24, potrà accettare, ai sensi dell’articolo 59 del CCNL 2007, supplenze al 31 agosto o al 30 giugno sia come docente che per altro profilo ATA su cattedra/posto intero o su spezzone orario. L’articolo 59, infatti, dispone quanto segue: ‘1. Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. 2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali’.