Docenti alla ricerca di un secondo lavoro
Docenti alla ricerca di un secondo lavoro

Ancora il caro vita al centro del dibattito. E in questo contesto si inseriscono stipendi evidentemente troppo bassi e inadeguati per poter stare al passo con l’inflazione e il caro prezzi da cui siamo stati travolti. A farne le spese, tra i tanti, sono i docenti, e non solo precari. Ne è testimonianza non solo la ‘fuga’ che si è registrata dalle regioni settentrionali verso il Sud o la rinuncia al ruolo da parte di alcuni neoimmessi. Cresce anche la richiesta di un secondo lavoro per poter arrotondare. Da quanto apprendiamo infatti su alcuni gruppi social dedicati al mondo della scuola non mancano appelli in questo senso, alla ricerca di seconde entrate compatibili col lavoro di docente.

I lavori ‘extra’ maggiormente svolti dai docenti

Il post di appello di un’insegnante di ruolo in cerca di un secondo lavoro ha aperto un mondo, non così sconosciuto ma forse poco raccontato. Sono seguite, tra i commenti, testimonianze di chi già da anni accumula entrate ‘extra’. Tra queste non si annoverano solo le classiche ripetizioni tenute fuori orario. Emergono anche collaborazioni con case editrici, come correttori di bozze, traduttori o anche come guide turistiche. Ma non solo.

C’è anche chi afferma di svolgere nel fine settimana, o comunque al di fuori dell’orario scolastico, anche lavori come cameriere, stiratrice e badante.

Cosa dice la normativa sull’incompatibilità

Alla luce di questa situazione, intensificatasi evidentemente negli ultimi tempi, va detto che non è vietato per un docente svolgere altre attività lavorative oltre l’insegnamento, ma ci sono delle precise regole da seguire rispettando la normativa sulle incompatibilità.

Innanzitutto occorre tenere presente che il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, se autorizzato dal dirigente scolastico, incarichi di tipo diverso, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora non diano luogo ad interferenze o a conflitti d’interesse con l’impiego. Questo perchè nella scuola, come nel pubblico impiego, vige il principio dell’esclusività e la norma di riferimento è il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, 94 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”), il quale fissa alcuni precisi punti:

  • al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto; il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza;
  • l’ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico;
  • il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, nè può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione;
  • al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio;
  • sono esclusi da limitazioni i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno per i quali c’è una ampia possibilità di poter svolgere altre attività lavorative e alcuni regimi speciali.

Attività che non necessitano di autorizzazione

Le attività che è possibile svolgere senza nessuna autorizzazione sono le seguenti:
1. collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie, ecc.
2. sfruttamento economico da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali
3. partecipazione a convegni e seminari
4. incarichi relativamente ai quali è previsto il semplice rimborso delle spese documentate
5. incarichi per il cui svolgimento il dipendente è posto in aspettativa, in comando o fuori ruolo
6. incarichi assegnati da organizzazioni sindacali a dipendenti che siano, presso le stesse, distaccati o in aspettativa non retribuita
7. attività di formazione rivolta ai dipendenti pubblici oppure di docenza e di ricerca scientifica
8. partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando questa comporti un’attività non particolarmente significativa e priva del carattere della continuità
9. attività di amministratore condominiale (con esclusivo riferimento al condominio nel quale si abita)
10. incarichi presso le commissioni tributarie
11. incarichi come revisore contabile.