Tra poco meno di una settimana prenderà avvio il nuovo anno scolastico 2023/24: tra il 1° settembre e la data di inizio delle lezioni si svolgono tutte quelle operazioni di programmazione e organizzazione funzionali all’attività didattica. Tra queste vi è anche la stesura dell’orario di servizio dei docenti: chi decide la distribuzione oraria settimanale? Quali sono i criteri che in genere si seguono? Facciamo chiarezza facendo riferendo alla normativa in merito.
Normativa che regola l’orario di servizio settimanale di servizio dei docenti
L’art. 28 del CCNL regola l’orario di servizio che ogni docente deve seguire: “In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in:
- 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia;
- 22 ore settimanali nella scuola elementare;
- 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica,
distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.”
L’articolazione dell’orario su 5 giorni a settimana permette di fruire del giorno libero, che anche se non indicato in modo esplicito a livello normativo, è diventato ormai una prassi.
Chi decide l’orario settimanale
L’art. 6 comma 2 lettera m del CCNL stabilisce che sono materie di contrattazione integrativa i “criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto”.
In base al T.U. n. 297/1994, art. 10 comma 4, “il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni”. Nello stesso tempo, il Dirigente scolastico “procede alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti” – Art. 396 comma 1 lett. d)”.
Criteri e precisazioni importanti
Vi sono alcuni criteri generali a cui, in ogni scuola, si attiene lo staff designato dal capo di istituto per la formulazione dell’orario: ogni docente non può svolgere quotidianamente solo un’ora di insegnamento (ad eccezione degli insegnanti impegnati su più scuole) e il numero massimo di ore consecutive deve essere inferiore a 5 (a meno che non vi siano particolari esigenze organizzative e l’interessato concorda).
Inoltre, l’orario settimanale di servizio dei docenti stilato ad inizio anno scolastico può subire dei cambiamenti anche dopo settimane e mesi, se subentrano delle particolari esigenze organizzative didattiche. Un esempio potrebbe essere l’arrivo di un docente a tempo determinato che completa il proprio orario anche in un’altra scuola: in questo caso, per non lasciare le classi scoperte e andare alla ricerca di un altro supplente, il Dirigente scolastico potrebbe decidere di effettuare modifiche all’orario preesistente.