Assunzioni scuola: e se un docente ottiene il ruolo dichiarando il falso? Nel momento in cui viene scoperto, cosa succede? A chi va il suo posto? Un lettore ci scrive: “Buongiorno. Nel momento in cui una persona iscritta negli elenchi aggiuntivi 1 fascia sostegno fosse destinataria del ruolo, ma alla verifica risultasse una mendace dichiarazione dei servizi, cosa succede? So per certo che due persone hanno dichiarato servizi alla scuola primaria pur concorrendo per la secondaria di secondo grado. Se venisse tolto loro l’opportunità del ruolo, i posti presi con dichiarazione mendace vengono redistribuiti a chi di diritto?” Abbiamo girato la domanda all’Avvocato Maria Rosaria Altieri, che ha gentilmente fornito la sua risposta.
La normativa sulle falsità nell’accesso al pubblico impiego
La questione delle falsità documentali e dichiarative commesse in occasione delle procedure di accesso al pubblico impiego è oggetto di diverse previsioni normative, che, in ordine di tempo, sono:
- – l’art. 127, lett. d), D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) che prevede la decadenza dall’impiego “d) quando sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile”.
- – l’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che dispone che qualora “emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
- – l’art. 55 quater, lett. d), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che prevede la sanzione del licenziamento disciplinare nell’ipoteso di “falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera.
La decadenza di diritto e il licenziamento disciplinare
Dunque, alla luce delle norme citate, le false dichiarazioni rese dal lavoratore in occasione dell’accesso al pubblico impiego, possono comportare la decadenza di diritto, oppure il licenziamento previo procedimento disciplinare. La Corte di Cassazione è intervenuta a chiarire quando si applica l’uno o l’altro istituto:
- se la falsità è stata decisiva ai fini dell’assunzione, opererà la decadenza di diritto;
- se, diversamente, la falsità non è stata decisiva ai fini dell’assunzione, mancando un nesso causale tra irregolarità documentale e conseguimento dell’impiego, opererà la risoluzione del contratto, tramite il licenziamento, ma solo previo espletamento del procedimento disciplinare e valutazione della effettiva gravità della condotta e della buona fede del lavoratore, nel rispetto del principio di proporzionalità della misura rispetto all’infrazione commessa (Corte di cassazione, sezione lavoro, 11 luglio 2019 , n. 18699).
Le conseguenze della decadenza di diritto
Il caso sottoposto dal lettore sembra rientrare nell’ipotesi della decadenza di diritto, poiché la falsità dichiarativa parrebbe essere stata essenziale per l’assunzione, in quanto in punteggio maggiore attribuito per un servizio non valutabile (scuola primaria) sarebbe stato determinante per la nomina in ruolo dagli elenchi aggiuntivi sostegno scuola secondaria di secondo grado. In questo caso, ciò che assume rilievo è, in altri termini, la oggettiva assenza del requisito cha ha determinato l’assunzione (ossia il punteggio necessario alla stipula del contratto a tempo indeterminato), che, oltre a determinare la decadenza di diritto, comporta altresì il vizio genetico del contratto, ossia la nullità. La conseguenza è che il posto di ruolo dovrà andare all’aspirante immediatamente pretermesso nella stessa procedura assunzionale, ossia negli elenchi aggiuntivi sostegno scuola secondaria di secondo grado.