Abilitazione 60 CFU: come funziona per chi si specializza con il TFA sostegno? E se già possiede 24 CFU? Un lettore ci scrive: “Buongiorno. Sto partecipando al corso TFA. Sono in attesa dei risultati dello scritto. Ho partecipato con la laurea vecchio ordinamento e con i 24 CFU. Nel caso in cui dovessi superare le prove e fare il TFA i 60 CFU previsti per il corso TFA mi valgono come i 60 CFU previsti dal recente DPCM? Oppure sono due crediti diversi? E quindi facendo il TFA devo integrare con 36 CFU per raggiungere i 60 CFU?” Risponde ai quesiti l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

I corsi abilitanti da 60 CFU

Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni nella L. 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto la nuova disciplina per la formazione iniziale e l’accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria, a cui poi ha fatto seguito il D.L. n. 75 del 22 giugno 2023, convertito con modificazione nella L. 10 agosto 2023, n. 112, che ha previsto ulteriori percorsi di abilitazione. Con particolare riferimento al percorso standard che deve seguire chi intende conseguire l’abilitazione (che dal 2025 sarà presupposto necessario per partecipare ai concorsi), questo, così come previsto dall’art. 44 del D.L. n. 36/2022, è costituito da

  • a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, di cui al comma 6 dell’articolo 2-bis;
  • b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
  • c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

I percorsi di formazione iniziale si concludono con una prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La prova scritta di cui al secondo periodo è costituita da un’analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso di formazione iniziale. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia”.

Il DCPM e la struttura dei percorsi 60 CFU/CFA

In attuazione di tale previsione normativa, il 2 agosto scorso è stato firmato dal Presidente del Consiglio il Decreto sui nuovi percorsi abilitanti per i docenti (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale), che dettaglia, tra gli altri, il percorso di acquisizione dei 60 CFU/CFA. L’all.to 1 definisce la struttura dei 60 CFU/CFA nel seguente modo:

  • 10 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica;
  • 15 CFU/CFA di tirocinio diretto per la specifica classe di concorso, con un impegno in presenza di almeno 12 ore per ogni CFU o CFA di tirocinio;
  • 5 CFU/CFA di tirocinio indiretto
  • 3 CFU/CFA sulla Formazione inclusiva delle persone con BES/DSA;
  • 3 CFU/CFA in Disciplina di area linguistico-digitale;
  • 4 CFU/CFA in Disciplina psico-socio-antropologiche;
  • 18 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento; 
  • 2 CFU/CFA in Discipline della legislazione scolastica.

Riconoscimento dei CFU già acquisiti

L’art. 8 del DPCM, rubricato “Riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici” dispone che:

  • “1. Ai fini del conseguimento dei CFU o CFA di cui all’articolo 7, comma 2, sono riconosciuti ventiquattro CFU o CFA conseguiti sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto. Ai fini del completamento del percorso di formazione iniziale, l’offerta formativa è definita dall’allegato 5 al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale.
  • 2. I CFU e i CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il Profilo di cui all’allegato A, possono essere riconosciuti secondo le Linee guida di cui all’allegato B al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale”.

Quanto a questi ultimi, stando al tenore della norma, si ritiene vi rientrino anche i CFU conseguiti nei corsi TFA. L’all.to B del DPCM definisce i limiti entro cui detto riconoscimento è possibile, in quanto stabilisce che “Ferma restando la coerenza con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale (di cui all’Allegato A), il riconoscimento dei crediti già conseguiti avviene nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, nonché alla luce dei seguenti principi e criteri:

  • A) È possibile il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi acquisiti nel corso degli studi universitari o accademici purché essi siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale di cui all’Allegato A. L’individuazione dei crediti formativi da acquisire con modalità aggiuntiva è effettuata sulla base del riconoscimento, dell’attestazione e dell’eventuale certificazione delle competenze maturate dagli studenti.
  • B) In ogni caso, il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 12 nel caso delle attività formative relative alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socioantropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso
  • C) Analogamente, il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 5 nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto
  • D) Il riconoscimento deve avvenire secondo criteri di omogeneità dei contenuti con riferimento ai settori scientifico disciplinari, tenendo conto degli obiettivi delle attività formative oggetto del riconoscimento e dei risultati di apprendimento degli studenti, senza limitazioni legate alle specifiche denominazioni degli insegnamenti, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalle linee guida ECTS 2015”.

Alla luce della citata normativa, il lettore potrà ottenere il riconoscimento dei 24 CFU, già acquisiti, e, con riferimento ai crediti che acquisirà con il TFA, potrà ottenere il riconoscimento di non più di 12 CFU/CFA conseguiti per attività formative e di non più di 5 CFU conseguiti per il tirocinio.