Supplenze al 31 agosto e al 30 giugno
Supplenze al 31 agosto e al 30 giugno

Supplenze docenti per l’anno scolastico 2023/24, non sono pochi i dubbi per gli aspiranti in merito alla procedura di conferimento degli incarichi a tempo determinato: in modo particolare, c’è quello riguardante la sanzione prevista per l’aspirante supplente rinunciatario per le sedi non espresse.

Supplenze da GAE e da GPS, cosa accade in caso di rinuncia dell’aspirante per le sedi non espresse

La Circolare annuale sulle supplenze (Nota N. 43440) indica che ‘la mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse‘. Pertanto, l’aspirante viene considerato rinunciatario non solamente se rinuncia alla nomina assegnata ma anche se la rinuncia riguarda sedi non espresse all’atto della presentazione della domanda (nel caso in cui si arrivi al proprio turno di nomina e siano rimasti disponibili solamente dei posti nelle sedi che non sono state indicate dall’aspirante nella domanda). 

L’aspirante rinunciatario per le sedi non espresse, pertanto, non potrà ottenere incarichi di supplenza al 30 giugno e al 31 agosto 2024 dalla graduatoria (o dalle graduatorie) per le quali l’aspirante stesso sia risultato in turno di nomina e non gli sia stato attribuito l’incarico a tempo determinato a motivo della mancata espressione, nell’istanza, delle sedi/classi di concorso/tipologie di posto per cui vi era disponibilità.

Si possono ottenere incarichi da graduatorie di istituto

Nel caso in cui un aspirante risulti inserito anche in altre GPS, potrà, comunque, ottenere un incarico di supplenza da queste graduatorie, fuorché, come detto, da quella per cui ha espresso rinuncia. Giova sottolineare, comunque, che l’aspirante potrà ottenere incarichi di supplenza dalle graduatorie di istituto. Inoltre, l’aspirante potrà eventualmente rispondere, tramite MAD, agli Avvisi che saranno pubblicati dalle scuole in relazione a ricerche di personale supplente.