Supplenze per l’anno scolastico 2023/24 e svolgimento dell’anno di prova e formazione, l’Avvocato Maria Rosaria Altieri ha risposto ad un quesito posto da una lettrice in merito alla possibilità o meno di ottenere un incarico di supplenza, pur avendo ottenuto quest’anno il passaggio di ruolo dalla scuola dell’infanzia (cattedra di sostegno) alla scuola primaria.
Attribuzione incarichi di supplenza, un docente nell’anno di prova può accettare un incarico a tempo determinato?
‘Il mio quesito – scrive la lettrice – riguarda la mia attuale situazione ovvero ho ottenuto quest’anno il passaggio di ruolo dall’infanzia (sostegno) alla primaria. Essendo inserita in GPS alle scuole superiori di II grado ed avendo inviato anche le Mad nella stessa classe di concorso (a018) mi domandavo se potevo congelare il mio ruolo e accettare supplenza. Ho letto che per neo immessi ciò non è possibile e che devono prima superare anno di prova. Per me che ho ottenuto invece passaggio di ruolo e che quindi sono di ruolo già dal 2015, vale la stessa cosa o posso accettare supplenze? In attesa di cortese riscontro ringrazio in anticipo e porgo cordiali saluti’.
L’Avvocato Maria Rosaria Altieri risponde
Come si è già avuto modo di chiarire la possibilità del docente di ruolo di accettare supplenze è disciplinata dall’art 36 del CCNL 2007, oggi trasfuso nell’art. 47 del CCNL 2019-21 che così dispone “1. Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede”. Rispetto alla precedente formulazione dell’art. 36 CCNL 2007, l’art. 47 citato consente al docente di ruolo di accettare incarichi di supplenza al 30 giorno o al 31 agosto, solo su posto intero, escludendo quindi la possibilità (consentita dal vecchio art. 36) di accettare anche spezzoni.
Vale la pena precisare che la cd. Circolare annuale delle supplenze, la n. 43440 del 19.07.2023, con oggetto “Anno scolastico 2023/2024 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A”, contiene l’espresso divieto per il docente inserito nelle GPS di presentare la MAD (in qualunque provincia).
I limiti del divieto di accettare nomine a tempo determinato
Il D.M. n. 138 del 13.07.2023, con oggetto “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2023/24”, all’art. 3, comma 3, contiene un espresso divieto di accettare incarichi di supplenza per il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova. Appare pertanto necessario, al fine di rispondere al quesito posto dalla lettrice, verificare quali sono i docenti tenuti allo svolgimento dell’anno di prova e, nello specifico, se vi sia tenuto il docente che ottiene il passaggio di ruolo.
Docenti tenuti allo svolgimento dell’anno di prova
Ai sensi dell’art. 2 del D.M. n.850 del 27/10/2015, sono tenuti a effettuare il periodo di formazione e di prova:
- i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo (i docenti neo-immessi in ruolo);
- i docenti che abbiano rinviato l’anno di prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti;
- i docenti che abbiano ottenuto una valutazione negativa nell’anno precedente al termine del primo anno di formazione e prova e che sono sottoposti a un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.
- i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo, ossia la mobilità professionale da un ordine\grado di scuola all’altro (es: passaggio da scuola primaria a scuola dell’infanzia, oppure passaggio da scuola dell’infanzia a scuola secondaria di secondo grado, o, ancora, passaggio da scuola secondaria di primo grado a scuola secondaria di secondo grado).
In passato il docente che aveva ottenuto il passaggio di ruolo era tenuto solo allo svolgimento dell’anno di priva (che andava svolto una sola volta nel corso della carriera) e non anche alla partecipazione delle attività di formazione. Con il D.M. n. 850/2015 il docente che ottiene il passaggio di ruolo è tenuto a svolgere sia l’anno di prova, che la formazione per i docenti neoassunti.
Docenti esonerati dall’obbligo dello svolgimento dell’anno di prova
Sono invece esclusi dall’obbligo di svolgere l’anno di prova:
- i docenti già immessi in ruolo (anche con riserva), che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
- i docenti abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova;
- i docenti che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
- i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola;
- i docenti assunti da procedure straordinarie (concorso straordinario bis o GPS) che abbiano già superato l’anno di prova nel corso del contratto a tempo determinato per l’a.s. 2022/23.
In conclusione, la lettrice, essendo tenuta allo svolgimento nell’anno di prova per aver ottenuto il passaggio di ruolo dal posto di sostegno della scuola dell’infanzia al posto comune di scuola primaria (dunque in un diverso grado), non potrà accettare supplenze da GPS (né potrà presentare la MAD) per la classe di concorso A018.