L’articolo 8 dell’O.M n. 112/2022 disciplina i controlli delle dichiarazioni effettuate dagli aspiranti nelle domande di inclusione nelle Gps. Va anche specificato che sebbene l’ordinanza riguardi le GPS e le correlate GI di prima e seconda fascia, i predetti controlli sono effettuati anche per gli aspiranti che ottengono l’eventuale supplenza da GaE. A chiusura dei controlli viene emesso un decreto di convalida. Vediamo di seguito in cosa consiste e chi riguarderà per l’a.s 2023/24.
Convalida punteggio dopo il primo contratto di lavoro
Il citato art. 8 dell’ordinanza ministeriale stabilisce che “l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.”
Questo significa che i controlli ai fini della convalida del punteggio vengono effettuati dalla scuola in cui l’interessato stipula il primo contratto di supplenza nel periodo di vigenza delle graduatorie. Di conseguenza chi ha già ottenuto la convalida dei dati contenuti nella domanda nell’a.s 2022/23 non sarà sottoposto ai medesimi controlli nel 2023/24. Il decreto di convalida interviene una sola volta durante il biennio di validità delle Gps. Per cui il prossimo verrà emesso a partire dal rinnovo delle Gps nel 2024 sempre una volta stipulato il primo contratto di supplenza.
Quest’anno saranno sottoposti ai controlli solo coloro che l’anno scorso non hanno avuto contratti di supplenza oppure gli aspiranti che sono stati inseriti negli elenchi aggiuntivi alla I fascia Gps.
Conseguenze esito positivo e negativo
A seconda che l’esito dei controlli sia positivo o negativo le conseguenze ovviamente saranno diverse.
Esito positivo:
- il dirigente scolastico comunica l’esito della verifica all’Ufficio territoriale competente;
- l’Ufficio convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato;
- i titoli si intendono definitivamente validati e utili agli interessati per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente, ex articolo 2/4-ter del DL n. 22/2020.
Esito negativo:
- il dirigente scolastico lo comunica all’Ufficio territoriale competente, ai fini delle previste esclusioni ovvero per la correzione dei punteggi e delle posizioni assegnate all’aspirante; ne viene data comunicazione anche all’interessato;
- il dirigente scolastico valuta e decide sulle conseguenti determinazioni, ai fini della responsabilità penale di cui all’articolo 76 del DPR n. 445/2000.
L’eventuale servizio svolto sulla base di dichiarazioni non corrispondenti a realtà è dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, per cui lo stesso non sarà menzionato negli attestati richiesti dall’aspirante, non dà punteggio, non è conteggiato nè ai fini dell’anzianità di servizio nè ai fini della progressione di carriera.