Gli uffici scolastici dovranno terminare le nomine annuali del personale ATA dalle graduatorie di I e II fascia per poi dare la liberatoria alle scuole ai fini del conferimento delle supplenze brevi (o su eventuali posti annuali che dovessero residuare a seguito di rinunce dalle graduatorie provinciali) dalla III fascia (le graduatorie d’istituto). Ma cosa succede a coloro che non hanno accettato la nomina da parte degli Usp? Ci saranno ripercussioni anche da graduatorie d’istituto? Facciamo chiarezza.
Sanzioni rinuncia e mancata accettazione
La normativa di riferimento per il personale ATA è contenuta nel DM 13 dicembre 2000, n. 430 (in GU 24 gennaio 2001, n 19). In particolare l’art. 7 afferma:
“Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2, comma 1:
1) la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2, per l’anno scolastico successivo.”
Il citato art. 2 fa riferimento alle sole graduatorie provinciali, non anche a quelle d’istituto.
Questo significa che in caso di rinuncia e mancata accettazione di incarico dalle graduatorie provinciali si perderà solo la possibilità di conseguire nomine da questi elenchi. Resta ferma invece la possibilità di ottenere supplenze dalle scuole contenute nell’allegato G, quindi dalle graduatorie d’istituto.
Abbandono di servizio
Diverso è il caso dell’abbandono di servizio. In questo caso il riferimento normativo è contenuto all’art.7 comma 2:
“l’abbandono di servizio comporta sia l’effetto di cui al punto 1) sia la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.“
Più pesante quindi la sanzione comminata in questo caso.