Anno di prova e formazione docenti
Anno di prova e formazione docenti

Dopo aver formalizzato lassunzione con la presa di servizio e la stipula del contratto individuale di lavoro, il docente neo immesso (o il docente con contratto a tempo determinato al 31 agosto di cui all’art. 5, commi da 5 a 17, del DL 22 aprile 2023 n. 44 e art. 59 comma 9-bis del DL 73/21) dovrà svolgere numerosi adempimenti, tra cui rientra il percorso di formazione e prova: nelle prossime settimane, il Ministero dell’Istruzione e del Merito emanerà la nota annuale che disciplinerà l’anno di prova per l’a.s. 2023/24. Come si svolgerà? Riportiamo qui di seguito un sunto elaborato dal sindacato FCL CGIL sulle caratteristiche del percorso.

Caratteristiche principali dell’anno prova

In un precedente articolo, abbiamo riportato un approfondimento sull’anno di prova elaborato dal sindacato FLC CGIL in cui ci si sofferma sulle norme in vigore e aggiornate che disciplinano l’anno di prova, in attesa della nota ministeriale, indicando anche quali docenti ne sono coinvolti e chi invece ne è escluso.

Il percorso formativo previsto dall’anno di prova si caratterizza per:

  • l’assegnazione di un docente “tutor” (esperto) che seguirà il docente durante l’anno di prova
  • la frequenza di attività formative per un impegno pari a 50 ore, di cui una parte on-line
  • la produzione di elaborati sulle attività svolte, generati dalla piattaforma di formazione INDIRE, che sarà oggetto del colloquio con il comitato di valutazione

Il superamento del periodo di formazione e prova implica lo svolgimento di almeno centottanta giorni di servizio nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche, e al superamento del test finale. Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con contratto a part time.

Valutazione negativa

Se non si supera l’anno di prova per valutazione negativa, la proroga può essere disposta una sola volta. Se al termine del secondo anno si dovesse avere ancora esito sfavorevole, l’interessato è dispensato dal servizio o restituito al ruolo di provenienza. Invece, se nell’anno di assunzione, il docente non riesce a svolgere il percorso di formazione e per maternità, aspettativa, congedo o malattia, si determina il rinvio del percorso all’anno successivo.