orario scolastico ridotto
orario ridotto

Da domani 11 settembre la campanella dell’inizio delle attività didattiche suonerà in tante scuole italiane: nella prima settimana, o comunque nei primi giorni di scuola, in genere si adotta un orario scolastico ridotto con entrate posticipate o uscite anticipate rispetto al normale orario, in modo tale da far abituare gradualmente gli alunni al rientro tra i banchi. I docenti, pertanto, svolgeranno meno ore di lezione e nella maggior parte dei casi non riusciranno a effettuare l’orario settimanale di servizio in modo completo: occorre recuperare le ore non svolte? Quando e in che modalità?

Cosa succede in caso di orario settimanale ridotto

Nella prima o prime settimane di scuola, il Consiglio di Istituto può decidere se attuare un orario scolastico ridotto, ad esempio uscendo una o due ore prima rispetto all’orario settimanale intero che si avrà durante tutto l’anno scolastico. L’art. 28 comma 5 del CCNL 2007 indica le ore di servizio del personale docente per ogni ordine e grado di scuola: “l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, occorre aggiungere 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.”

Il personale docente, pertanto, è tenuto a svolgere l’orario di servizio in modo completo sin dalla prima settimana di scuola: in caso di orari ridotti sarà compito del Dirigente Scolastico organizzare il servizio in modo tale da garantirne la completezza.

Importanti chiarimenti

Nei giorni o settimane con orario scolastico ridotto, non è possibile sostituire le ore destinate all’insegnamento con quelle destinate alle attività funzionali ad esso: pertanto, i docenti non potranno svolgere altre mansioni (come ad esempio sistemare i laboratori, le aule, la biblioteca, la palestra), ma dovranno essere impiegati solo in ore di lezione.

Molti dirigenti decidono di far fare ore di compresenza tra i colleghi, utilizzare gli insegnanti per eventuali supplenze o per “interventi didattici ed educativi integrativi”. È importante precisare che le ore da recuperare devono essere svolte all’interno della settimana interessata, non in quelle successive o addirittura nei mesi in avanti. Se tale recupero non può avvenire, viene annullato. Solo in sede di contrattazione di istituto o Collegio docenti si può deliberare diversamente e stabilire modalità di recupero diverse.