Le pesanti sanzioni previste in caso rinuncia e abbandono di servizio da Gps sono confermate anche per l’a.s 2023/24. In alcuni casi, come risaputo, le ripercussioni sono trasferite anche sulle graduatorie d’istituto. Nello specifico caso dell’abbandono di servizio avvenuto nell’a.s 2022/23 quali conseguenze ci sono per l’anno scolastico appena iniziato? Quali tipologie di supplenze di potranno svolgere? Facciamo chiarezza.
Abbandono di servizio: sanzioni per supplenze da Gps e Gi
L’abbandono di servizio da Gps è l’evento che determina le sanzioni più pesanti. Se infatti è avvenuto l’anno scorso, le sanzioni valgono per il biennio di validità delle graduatorie.
Chi vi è incorso quindi non potrà conseguire supplenze annuali (al 30 giugno e al 31 agosto) né dalle Gps né dalle Gae né dalle graduatorie d’istituto, non solo per la classe di concorso di appartenenza ma per tutte le classi di concorso. Resta salva la possibilità di conseguire supplenze brevi e temporanee (anche fino a chiusura delle lezioni, quindi all’8 giugno). Va anche detto, come a tratti dicono anche i sindacati, che le scuole potrebbero trovarsi talmente in difficoltà con le cattedre vacanti da poter anche accettare risposte a convocazioni di supplenza da graduatorie d’istituto anche per incarichi al 30 giugno, nonostante l’abbandono di servizio avvenuto nell’a.s 2022/23.
Abbandono di servizio dalle graduatorie d’istituto
Diverso è il caso dell’abbandono di servizio da graduatorie d’istituto.
In questo caso si avrà la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime