Anticipo TFR/TFS
soldi sul tavolo TFR e TFS

Con la circolare 7 settembre 2023, n. 79, l’INPS ha fornito le indicazioni operative relative alla nuova prestazione di anticipazione ordinaria del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in favore degli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito). Nella circolare si indicano i requisiti, gli importi erogabili e le modalità di presentazione della domanda per richiedere l’anticipo del TFR/TFS: la prestazione sarà disponibile dal 1° febbraio 2023.

Requisiti per richiedere l’anticipo del TFR/TFS

Nella circolare si indicano i seguenti requisiti di accesso per richiedere l’anticipo del TFR/TFS:

  • titolari di pensione diretta che abbiano confermato e ottenuto l’adesione alla Gestione unitaria per il periodo di pensione;
  •  soggetti cessati dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione e titolari di nuovo impiego che risultino nuovamente iscritti alla Gestione unitaria ex lege o volontariamente;
  • personale militare in ausiliaria che risulta iscritto alla Gestione unitaria ex lege o volontariamente.

L’INPS accorda l’anticipo di parte o dell’intero Tfr/Tfs maturato, ma non ancora esigibile applicando un interesse pari all’1% fisso e una ritenuta per spese di amministrazione pari allo 0,50%. Si può richiedere l’anticipazione per l’intero importo maturato, dopo almeno 6 mesi dalla data della domanda.

Modalità di presentazione della domanda

La richiesta di anticipo TFR/TFS deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, con l’accesso al al relativo servizio dal sito istituzionale dell’INPS, digitando, nella Home Page, alla funzione “Cerca”:

  • “Anticipazione ordinaria TFR per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)”;
  • “Anticipazione ordinaria TFS per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)”.

Come specificato nella circolare, “il richiedente deve specificare nella domanda se l’anticipazione del TFS/TFR è richiesta per l’intero ammontare o per una quota dello stesso, indicandone in tal caso l’importo; deve, inoltre, dichiarare se il TFS/TFR maturato è corrisposto a seguito di cessazione dal servizio con diritto a pensione o cessazione dal servizio senza diritto a pensione e nuovo impiego con iscrizione alla Gestione unitaria, qualora il richiedente abbia maturato il diritto al TFS/TFR pur in presenza di nuova assunzione”.

Nella circolare si forniscono indicazioni anche in merito alla presentazione della domanda da parte di un soggetto delegato, tramite CAF e Istituto di Patronato.