Le supplenze temporanee fino a 10 giorni devono essere conferite dalle graduatorie d’istituto (oltre che dalle Mad se queste fossero esaurite). Esistono però dei casi in cui possono essere attribuite anche al personale facente parte dell’organico dell’autonomia.
Supplenze fino a 10 giorni, cosa dice la normativa
A partire dalla legge 107/2015 (cosiddetta ‘Buona Scuola’) le supplenze fino ai 10 giorni possono essere ricoperte anche dai docenti dell’organico dell’autonomia. La normativa è stata poi anche riconfermata e specificata dalle due recenti ordinanze sull’aggiornamento delle graduatorie (O.M 60/2022 e O.M 112/2022), nonchè dal CCNL 2016/18.
L’art 1 comma 85 della l. 107 così afferma che tenuto conto degli obiettivi da conseguire tramite il potenziamento dell’offerta formativa:
“…il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.“
Dal momento poi che la legge in esame non diceva null’altro al riguardo il Ministero è intervenuto stabilendo anche che l’assegnazione delle supplenze in esame a personale dell’organico dell’autonomia è possibile a condizione che lo stesso (personale) sia in possesso del titolo di studio d’accesso all’insegnamento relativamente al quale si deve coprire l’assenza del titolare.
Le due ordinanze ministeriali sull’aggiornamento delle Gps e delle graduatorie d’istituto si sono poi invece limitate a riprendere la legge 107.
Gli ulteriori chiarimenti del CCNL 2016/18
Quanto invece al CCNL 2016/18 questo ha aggiunto qualcosa in più, chiarendo il problema dei docenti impiegati sui posti di potenziamento e utilizzati per coprire le supplenze sino a 10 giorni, a prescindere da eventuali progetti di potenziamento da svolgere (sebbene nella legge 107 sia disposto di tener conto degli obiettivi di potenziamento da raggiungere). Così leggiamo nell’articolo 28 del predetto CCNL:
“Fermo restando l’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, l’orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.“